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Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratrici madri: le istruzioni dell’INPS
25 August 2026Con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, commi da 210 a 213, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), volto a incentivare l’assunzione di lavoratrici madri. La circolare definisce nel dettaglio i requisiti richiesti, i rapporti di lavoro agevolabili, la durata del beneficio e le modalità attraverso cui i datori di lavoro possono accedere all’agevolazione.
A chi è rivolto il beneficio
L’esonero è riconosciuto per le assunzioni di donne che, alla data di instaurazione del rapporto di lavoro, siano madri di almeno tre figli minori di diciotto anni e risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Con riferimento al primo requisito, la circolare chiarisce che la lavoratrice deve essere madre di almeno tre figli minorenni al momento dell’assunzione. Tale condizione viene verificata esclusivamente a tale data e un’eventuale successiva variazione della situazione familiare non incide sul diritto all’agevolazione; infatti, l’esonero continua a spettare anche qualora, in un momento successivo all’assunzione, uno dei figli raggiunga la maggiore età, esca dal nucleo familiare oppure venga affidato in via esclusiva al padre.
Quanto al requisito dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, la circolare richiama la definizione già adottata nell’ambito della disciplina dei lavoratori svantaggiati. In particolare, possono rientrare in tale categoria le lavoratrici che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano svolto attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi oppure abbiano esercitato attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito inferiore alla soglia annua minima personale esclusa da imposizione fiscale.

Le tipologie contrattuali ammesse all’esonero
La platea dei rapporti agevolabili risulta piuttosto ampia. L’esonero può infatti essere riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e trova applicazione anche nei rapporti di somministrazione.
La circolare individua tuttavia alcune tipologie contrattuali che restano escluse dall’ambito di applicazione della misura. Il beneficio non può infatti essere riconosciuto in relazione ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico e non trova applicazione neppure nel caso del lavoro intermittente o a chiamata, anche qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato.
Misura e durata dell’esonero
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui. La circolare si sofferma inoltre sulla durata dell’incentivo, prevedendo differenti periodi di fruizione in ragione della tipologia di rapporto instaurato con la lavoratrice. In particolare, in caso di assunzione a tempo determinato, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data di assunzione. Con riferimento alle assunzioni a termine la circolare specifica inoltre che il beneficio può continuare ad essere fruito in caso di proroga del contratto, fermo restando il limite massimo complessivo di dodici mesi previsto dalla normativa.
Nel caso in cui il rapporto a termine venga successivamente trasformato a tempo indeterminato, l’agevolazione può essere riconosciuta fino a un periodo massimo complessivo di diciotto mesi decorrenti dalla data della prima assunzione. A tal riguardo, l’INPS evidenzia che tale estensione opera esclusivamente qualora il rapporto a termine abbia già beneficiato dell’esonero e venga successivamente stabilizzato.
Qualora, invece, l’assunzione sia effettuata sin dall’origine con contratto a tempo indeterminato, il beneficio spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
Compatibilità dell’esonero con la normativa in materia di aiuti di Stato e con altre agevolazioni
Tra i chiarimenti forniti dall’INPS nella circolare vi sono anche quelli relativi al rapporto dell’esonero con la disciplina degli aiuti di Stato e con gli altri incentivi all’assunzione. Sotto il primo profilo, l’Istituto precisa che la misura non rientra nell’ambito della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trattandosi di un intervento di carattere generale rivolto alla generalità dei datori di lavoro privati.
Quanto al rapporto con gli altri incentivi all’assunzione, l’INPS ricorda che il beneficio non può essere cumulato con altri esoneri o agevolazioni che comportano una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Rientrano tra questi, ad esempio, l’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate, la Decontribuzione Sud e l’agevolazione riconosciuta per l’assunzione di percettori di NASpI.
Resta invece possibile cumulare l’esonero con alcune misure richiamate dalla circolare, tra cui la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni, l’agevolazione collegata alla certificazione della parità di genere e, più in generale, le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero IVS riconosciuto alle lavoratrici madri.
Le indicazioni operative fornite dall’INPS
Per accedere all’esonero, i datori di lavoro interessati dovranno presentare un’apposita istanza mediante il modulo telematico disponibile sul sito internet dell’Istituto nella sezione: “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, indicando i dati della lavoratrice assunta e le ulteriori informazioni necessarie per la determinazione del beneficio spettante.
Ricevuta la domanda, l’Istituto provvederà a verificare l’esistenza del rapporto di lavoro e la disponibilità delle risorse stanziate, determinando l’importo massimo dell’agevolazione riconoscibile e autorizzando, ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro alla fruizione dell’esonero.
La circolare richiama infine le condizioni generali cui resta subordinato il riconoscimento dell’incentivo. Il datore di lavoro deve, infatti, risultare in regola con gli obblighi contributivi, non avere commesso violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.