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Adeguamento dei requisiti pensionistici – chiarimenti dalla circolare INPS n. 28/2026
24 April 2026Con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026, l’INPS è intervenuto per chiarire in modo organico come devono essere applicati, nel biennio 2027-2028, gli incrementi dei requisiti pensionistici collegati all’adeguamento alla speranza di vita, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e del Decreto direttoriale emanato a fine 2025.
In particolare, il quadro normativo si è definito in due passaggi. Da un lato, il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19 dicembre 2025, ha accertato un incremento complessivo dei requisiti di accesso al pensionamento pari a tre mesi, con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2027. Dall’altro lato, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) è intervenuta non per modificare l’entità dell’aumento, ma per rimodularne l’applicazione nel tempo, introducendo un meccanismo di gradualità volto ad attenuare l’impatto sui lavoratori prossimi alla pensione.
La Legge di Bilancio 2026 ha infatti previsto che l’incremento complessivo di tre mesi venga ripartito su due annualità: nel 2027 l’aumento si applicherà nella misura di un solo mese, mentre i due mesi residui troveranno applicazione dal 1° gennaio 2028. È dunque soltanto dal 2028 che l’incremento dei requisiti pensionistici accertato dal Decreto direttoriale trova piena applicazione, raggiungendo complessivamente i tre mesi previsti.
La circolare INPS n. 28/2026 si colloca in questo contesto, riepilogando i nuovi requisiti per le principali forme di pensionamento e individuando, al contempo, le ipotesi in cui tale incremento dei requisiti pensionistici non trova applicazione.
Pensione di vecchiaia
Per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata, la pensione di vecchiaia subisce un graduale innalzamento del requisito anagrafico.
Dal 1° gennaio 2027, l’età pensionabile passa dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese, fermo restando il requisito minimo di 20 anni di contribuzione. Dal 1° gennaio 2028, con l’applicazione dei due mesi residui dell’adeguamento, il requisito anagrafico si attesta a 67 anni e tre mesi.
La circolare chiarisce inoltre che, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, resta ferma la disciplina già vigente che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia c.d. “contributiva” con un’anzianità contributiva minima di cinque anni, a fronte però di un requisito anagrafico più elevato. In tal caso, l’età richiesta diventa pari a 71 anni e un mese nel 2027 e a 71 anni e tre mesi nel 2028.

Pensione anticipata
Analoghi effetti si registrano sulla pensione anticipata c.d. “ordinaria”, che continua a prescindere dall’età anagrafica ma richiede il perfezionamento di requisiti contributivi più elevati.
Nel 2027, l’anzianità contributiva necessaria è pari a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne. Dal 2028, con l’applicazione completa dell’adeguamento, i requisiti salgono rispettivamente a 43 anni e un mese e 42 anni e un mese.
L’Istituto conferma, inoltre, che la pensione anticipata non decorre immediatamente al raggiungimento dei requisiti, ma è soggetta a una finestra di differimento di tre mesi, come già previsto dalla normativa vigente.
Con riguardo ai lavoratori con contribuzione integralmente versata a decorrere dal 1° gennaio 1996, la circolare precisa che anche i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. “contributiva” sono interessati dall’adeguamento. In particolare, nel 2027 la prestazione risulta conseguibile al compimento di 64 anni e un mese di età, in presenza di un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e un mese, mentre dal 2028 tali requisiti sono elevati a 64 anni e tre mesi di età e a 20 anni e tre mesi di anzianità contributiva.
Pensione anticipata per i lavoratori “precoci”
Anche la pensione anticipata riservata ai lavoratori cosiddetti “precoci” viene adeguata secondo la stessa logica temporale. Con riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 1, comma 199, lettere a), b) e c), della Legge n. 232/2016, la circolare chiarisce che il requisito contributivo viene fissato in 41 anni e un mese per il 2027 e in 41 anni e tre mesi a decorrere dal 2028. Rientrano in tale ambito i lavoratori che abbiano maturato almeno dodici mesi di contribuzione prima del compimento del diciannovesimo anno di età e che, al momento della domanda di pensionamento, si trovino in una delle condizioni previste dalla norma, ossia lo stato di disoccupazione, l’assistenza continuativa a un familiare con disabilità ovvero una riduzione della capacità lavorativa accertata in misura pari o superiore al 74 per cento.
Anche in questo caso, la circolare ricorda che il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito.
Le ipotesi di esclusione dall’adeguamento nel biennio 2027-2028
Un profilo centrale della circolare è rappresentato dalla ricognizione delle fattispecie per le quali l’adeguamento alla speranza di vita non trova applicazione nel biennio 2027-2028, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
In primo luogo, l’aumento dei requisiti pensionistici non si applica ai lavoratori che svolgono attività gravose, ossia mansioni per le quali è richiesto un livello di impegno tale da rendere particolarmente oneroso lo svolgimento dell’attività nel tempo, come individuate dalla normativa di settore. Per tali lavoratori, al ricorrere delle condizioni previste in termini di durata dell’attività svolta e di anzianità contributiva, la Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 186 e 187) stabilisce che l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata continui a essere regolato secondo le disposizioni già vigenti, senza applicazione degli incrementi collegati alla speranza di vita nel biennio 2027‑2028.
La stessa esclusione dall’adeguamento riguarda anche i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, individuate dal Decreto legislativo n. 67/2011. Per tali lavorazioni, la Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 189) conferma che, anche nel biennio 2027‑2028, i requisiti di accesso al pensionamento restano invariati, senza applicazione degli aumenti legati alla speranza di vita.
Infine, un’ulteriore deroga riguarda i lavoratori precoci rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), della Legge n. 232/2016. Per questa specifica categoria di lavoratori, la Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 188) prevede che il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata resti fermo anche nel biennio 2027‑2028, senza applicazione degli adeguamenti connessi all’aumento della speranza di vita.