Con la Legge annuale sulle PMI, Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, il legislatore è intervenuto sul tema della salute e sicurezza nel lavoro agile rivedendo il sistema prevenzionistico in vigore in considerazione dell’ormai consolidata diffusione di tale modalità di lavoro.
L’art. 11 della Legge n. 34 integra le disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e rafforza il ruolo dell’informativa scritta come strumento centrale per l’assolvimento degli obblighi di salute e sicurezza verso i lavoratori che svolgono attività da remoto. Nel lavoro agile, dove il datore di lavoro non ha un controllo diretto sugli ambienti di lavoro “che non rientrano nella disponibilità giuridica dello stesso”, diventa fondamentale spostare l’attenzione su informazione, consapevolezza e responsabilizzazione del lavoratore. Resta fermo l’obbligo per quest’ultimo – precisa la norma – di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Dal 7 aprile 2026, pertanto, ai sensi del nuovo comma 7 bis, art. 3 del D.lgs. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare, con cadenza almeno annuale, l’informativa scritta al lavoratore e al Responsabile per la sicurezza dei lavoratori (RLS). Nell’informativa dovranno essere individuati sia i rischi generali sia quelli specifici connessi alla prestazione da remoto, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali, oggi uno dei principali fattori di rischio per chi lavora al di fuori della sede aziendale.
Ad essere rafforzato anche il regime sanzionatorio: la mancata consegna dell’informativa annuale sul lavoro agile rientra ora tra le violazioni sanzionate dall’art. 55 del D.lgs. n. 81/2008 e implica possibili conseguenze sia sotto il profilo pecuniario che penale.