Con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori del settore privato assunti a partire dal 1° luglio 2026. Il modulo recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare e sostituisce, per i lavoratori interessati dalla nuova disciplina, il precedente modello TFR2.
Il modulo TFR3 e le nuove regole sulla previdenza complementare
La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2026, un nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione.
Una delle principali novità riguarda il termine riconosciuto al lavoratore per manifestare la propria volontà in merito alla destinazione del TFR e all’adesione alla previdenza complementare: rispetto ai sei mesi previsti dalla disciplina precedente, il nuovo sistema prevede un termine di 60 giorni dalla data di assunzione. Cambiano, inoltre, gli effetti della mancata scelta. Mentre il precedente meccanismo di silenzio-assenso comportava il conferimento tacito del TFR maturando, l’adesione automatica prevista dalla nuova disciplina comporta, in linea generale, il conferimento dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro.
Il modulo TFR3 svolge, tuttavia, una funzione più ampia rispetto alla sola scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto. Attraverso il modulo, infatti, il lavoratore fornisce anche le informazioni relative alle eventuali scelte già effettuate in materia di previdenza complementare e di destinazione del TFR.
Le scelte per i lavoratori di prima assunzione
Per i lavoratori di prima assunzione, la nuova disciplina prevede l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora siano previste più forme pensionistiche, la destinazione avviene verso quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi o contratti collettivi che consentano di individuare la forma pensionistica di destinazione, l’adesione automatica avviene alla forma pensionistica complementare residuale, individuata nel Fondo COMETA.
Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore conserva comunque la possibilità di effettuare una scelta diversa. In particolare, può rinunciare all’adesione automatica e destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare liberamente prescelta oppure optare per il mantenimento del TFR secondo il regime previsto dall’art. 2120 c.c. In quest’ultimo caso, il TFR maturando resta presso il datore di lavoro oppure, qualora ne ricorrano le condizioni, viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta non è irreversibile: il lavoratore potrà successivamente decidere di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare.
Il TFR3 consente inoltre al lavoratore, qualora ciò sia previsto dagli accordi applicabili, di destinare alla forma pensionistica di riferimento dell’adesione automatica una percentuale del TFR maturando, anziché l’intero importo. Il modulo contempla inoltre la possibilità, prevista dalla normativa, di non versare la contribuzione a carico del lavoratore qualora la retribuzione annuale lorda sia inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale. In tale ipotesi, il lavoratore può, entro i 60 giorni successivi all’assunzione, dichiarare di non voler versare il proprio contributo alla previdenza complementare.
La disciplina per i lavoratori non di prima assunzione
Per i lavoratori che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato, il modulo TFR3 tiene conto della posizione previdenziale maturata prima della nuova assunzione. In questo caso assume particolare rilievo la scelta effettuata in precedenza in relazione alla previdenza complementare e al TFR.
Qualora il lavoratore non abbia già aderito a una forma di previdenza complementare alla quale venga destinato tutto o parte del TFR, il nuovo meccanismo di adesione automatica non opera. Il TFR continua quindi a essere regolato secondo l’art. 2120 c.c. e, ove previsto, viene versato al Fondo di Tesoreria INPS, ferma restando la possibilità per il lavoratore di aderire successivamente a una forma pensionistica complementare.
Diversamente, qualora il lavoratore abbia già aderito a una forma pensionistica complementare alla quale viene conferito tutto o parte del TFR, deve indicare entro 60 giorni dalla nuova assunzione la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando. In mancanza di una scelta trova applicazione il meccanismo di adesione automatica secondo i criteri previsti dalla nuova disciplina.
Il modulo TFR3 consente quindi al nuovo datore di lavoro di ricostruire le scelte effettuate dal lavoratore nei precedenti rapporti e di determinare correttamente la destinazione del TFR relativo al nuovo rapporto di lavoro.

Gli obblighi informativi del datore di lavoro
Il nuovo sistema attribuisce particolare rilievo agli obblighi informativi posti in capo al datore di lavoro. In occasione dell’assunzione, il lavoratore deve ricevere informazioni sulla forma pensionistica individuata dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili, sul funzionamento dell’adesione automatica, sulle facoltà esercitabili entro 60 giorni, nonché sulle diverse possibilità di destinazione del TFR.
Il modulo TFR3 contiene infatti una specifica dichiarazione con cui il lavoratore attesta di aver ricevuto tali informazioni. Nella parte conclusiva del modulo, il datore di lavoro attesta a sua volta di aver fornito l’informativa prevista, di aver acquisito la dichiarazione del dipendente, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore.
In caso di adesione automatica, una volta decorso il termine di 60 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e avvia i relativi versamenti dal mese successivo. Con il primo versamento, il datore di lavoro corrisponde anche quanto dovuto per il periodo compreso tra l’assunzione del lavoratore e il primo versamento, poiché l’adesione automatica decorre dalla data di assunzione.
Verso la digitalizzazione del modulo
Il decreto prevede, infine, la futura gestione digitale del TFR3. A decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il modulo potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro.
Le modalità tecniche relative alla compilazione, alla notifica, alla presa in carico da parte del datore di lavoro e alla conservazione dei dati saranno definite con un successivo decreto direttoriale. Fino all’avvio della procedura digitale restano, pertanto, fermi gli obblighi di acquisizione e conservazione della dichiarazione e di rilascio di una copia al lavoratore previsti dalla nuova disciplina.