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TFR e previdenza complementare: le nuove regole in vigore da luglio (People are People, 3 agosto 2026 – Roberta De Felice e Giorgia Tosoni)

3 Agosto 2026

Roberta De Felice e Giorgia Tosoni, Consulenti del lavoro in HR Capital Consulting STP Srl, firmano un approfondimento dedicato alla nuova normativa introdotta dal legislatore italiano per incentivare il ricorso a forme previdenziali integrative in supporto del sistema pensionistico pubblico da tempo in forte sofferenza.

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuta in modo significativo sulla disciplina della previdenza complementare, riformando il D.lgs. n. 252/2005 con una serie di misure volte a incentivare il ricorso alle forme pensionistiche integrative.
Tra le principali novità introdotte dalla riforma, vi è certamente il meccanismo di adesione automatica al fondo di previdenza complementare per i neoassunti, con tempistiche ridotte e nuove modalità per esercitare la scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto.

Si segnalano, inoltre, il riconoscimento della portabilità del contributo datoriale in caso di trasferimento della posizione previdenziale verso un fondo aperto o un Piano Individuale Pensionistico (PIP), l’ampliamento delle modalità di erogazione delle prestazioni al momento del pensionamento con opzioni più flessibili quali la “rendita a durata definita” e i “prelievi liberamente determinabili”, l’introduzione di misure fiscali di favore volte a incentivare la permanenza a lungo termine nei fondi pensione e l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di rafforzare il ruolo della previdenza integrativa come secondo pilastro a sostegno di un sistema pensionistico pubblico da anni in sofferenza, favorendo l’accesso ai fondi pensione, una maggiore flessibilità delle prestazioni e condizioni fiscali più vantaggiose per gli aderenti.
In questo contesto, assumono particolare rilevanza le novità operative applicabili dal 1° luglio scorso in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto (il TFR), che introducono un regime differenziato in funzione della tipologia di lavoratore.

Il nuovo termine di sessanta giorni per l’esercizio di scelta rappresenta infatti un punto focale, poiché, decorso tale periodo, trovano applicazione regole diverse a seconda che si tratti di lavoratori di prima occupazione nel settore privato o di lavoratori già occupati in precedenza presso altri datori di lavoro privati.

ADESIONE AUTOMATICA E LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

La principale novità riguarda i lavoratori di prima occupazione nel settore privato. Al momento dell’assunzione il lavoratore si considera automaticamente aderente al fondo di previdenza integrativo individuato in base agli accordi o contratti collettivi applicati in azienda, quali fondi di categoria o fondi istituiti mediante accordi territoriali o aziendali.

Tale meccanismo non preclude, tuttavia, la possibilità per l’interessato di rinunciare all’adesione automatica entro sessanta giorni dall’assunzione, scegliendo alternativamente: i) di destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare o ii) di mantenere il TFR in azienda, con eventuale conferimento al Fondo Tesoreria ove ne ricorrano i requisiti di legge.

In assenza di una scelta esplicita, l’adesione automatica comporta il conferimento integrale del trattamento di fine rapporto al fondo pensione collettivo, nonché il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. I conferimenti decorreranno dal mese successivo al termine dei sessanta giorni, con effetto dalla data di assunzione, secondo le modalità e i termini previsti dal fondo di destinazione.

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