Osservatorio
Auto aziendali ad uso promiscuo: il nuovo assetto dei fringe benefit dopo il Decreto Omnibus
28 Settembre 2026Con il D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. “Correttivo Omnibus”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto scorso, il Legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina fiscale delle auto aziendali, modificando l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR e introducendo nuove disposizioni applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
Il Decreto correttivo fiscale ridisegna il sistema di valorizzazione dei fringe benefit auto, eliminando alcune criticità emerse nel corso del 2025 e introducendo, al contempo, nuove variabili operative che richiederanno una particolare attenzione da parte delle aziende.
La principale novità riguarda la semplificazione dei criteri di determinazione del fringe benefit auto. Viene infatti definitivamente superato il criterio del “valore normale” (art. 9, comma 3, del TUIR), previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che aveva comportato notevoli complessità applicative legate alla necessità di individuare periodicamente la quota riferibile all’utilizzo lavorativo dell’autovettura da parte del lavoratore da scomputare dal costo sostenuto dal datore di lavoro (es. canone di noleggio o leasing).
Rimangono ora solo due regimi: il “regime ordinario” basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo e la disciplina transitoria basata sulle emissioni di CO2 per determinate categorie di autovetture.
Per i veicoli assegnati a decorrere dal 2025 continua quindi ad applicarsi il criterio introdotto dalla Legge 207/2024, che valorizza il fringe benefit assumendo il costo convenzionale ACI e applicando percentuali differenziate in funzione dell’alimentazione: 10% per i veicoli elettrici, 20% per le auto ibride plug-in e 50% per tutte le altre alimentazioni. Si conferma così l’obiettivo perseguito dal legislatore di incentivare la mobilità sostenibile, favorendo l’adozione di veicoli a minore impatto ambientale.
Prosegue inoltre l’applicazione della disciplina transitoria per le autovetture assegnate ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 e tuttora in uso, nonché per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025, anche qualora l’assegnazione sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025. Tale previsione permette così il superamento delle criticità connesse all’applicazione del criterio del valore normale.
Per tali fattispecie residuali la tassazione continua, pertanto, a essere ancorata ai livelli di emissione di CO2 e alle relative percentuali previste dalla normativa previgente.
Maggiorazioni applicabili al valore del fringe benefit auto
Accanto alla semplificazione dei criteri di calcolo, il Decreto Omnibus introduce due nuovi elementi destinati ad aumentare il valore imponibile del fringe benefit.
- La prima riguarda la vetustà del veicolo: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit auto deve essere incrementato del 50%, indipendentemente da un’eventuale riassegnazione dell’autovettura.
- La seconda concerne gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, cui costo sia sostenuto dal datore di lavoro e non direttamente dal lavoratore; tali elementi determinano un ulteriore incremento forfettario del 5% del valore del fringe benefit auto.
Il nuovo meccanismo può pertanto comportare un duplice aumento del valore imponibile del benefit determinato sulla base di uno dei due regimi rimasti in vigore (“ordinario” o “transitorio”).
Se il veicolo ha superato il limite temporale quinquennale legato alla prima immatricolazione previsto dalla normativa ed è dotato di optional fiscalmente rilevanti, il valore del beneficio viene incrementato prima del 50% per effetto della vetustà del mezzo e, successivamente, di un ulteriore 5% in ragione degli accessori e degli allestimenti presenti.
Alla luce di quanto precede, è possibile affermare che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto, la data di prima immatricolazione non costituisce più, di per sé, il criterio determinante per individuare il regime fiscale applicabile, salvo che ai fini della nuova maggiorazione del 50%. Assume invece rilevanza, ai fini della disciplina di riferimento, il momento della concessione del veicolo al dipendente.

Trattamento degli optional e riaddebito al dipendente
Un altro aspetto di rilievo riguarda il trattamento degli optional riaddebitati al lavoratore. La nuova formulazione normativa riconosce espressamente la possibilità di ridurre il valore imponibile del fringe benefit auto attraverso le somme a carico del dipendente anche a fronte di accessori e allestimenti. La disposizione supera così l’orientamento restrittivo precedentemente espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 233 del 2025, secondo cui la trattenuta in capo ai dipendenti di somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concessi a uso promiscuo, non ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, non era idonea a ridurre il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a).
Sul tema del riaddebito degli optional permangono tuttavia alcuni dubbi interpretativi. In particolare, non risulta ancora chiaro se le somme trattenute al dipendente debbano essere portate in diminuzione prima dell’applicazione delle nuove maggiorazioni del 50% e del 5%, oppure successivamente. Le due soluzioni conducono infatti a risultati differenti sul piano fiscale e contributivo e, allo stato, si attendono chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Sebbene il decreto sia entrato in vigore il 12 agosto 2026, le modifiche trovano applicazione dal 1° gennaio 2026. Le aziende sono pertanto chiamate a verificare le assegnazioni attualmente in essere, a individuare il regime applicabile a ciascun veicolo e a procedere ai necessari adeguamenti, effettuando i relativi conguagli entro la fine dell’anno o, se antecedente, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Impatti operativi
In sintesi, il Decreto Omnibus riduce il numero dei regimi applicabili e supera definitivamente il criterio del valore normale, introducendo tuttavia nuovi elementi di valutazione che rendono opportuna una revisione delle policy aziendali relative alle auto concesse in uso promiscuo e un’analisi puntuale del proprio parco auto. Per molte aziende, infatti, il tema non assumerà soltanto una rilevanza contributiva e fiscale, ma anche organizzativa: sarà necessario verificare attentamente le caratteristiche delle singole autovetture assegnate, l’età dei veicoli, la presenza di eventuali optional e le modalità di riaddebito ai dipendenti, al fine di assicurare una corretta determinazione del fringe benefit in busta paga.