Osservatorio

Ministero del Lavoro: con il trasferimento d’azienda, si conservano gli sgravi contributivi

20 Luglio 2010

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 20/10, ha confermato che, in caso di trasferimento d’azienda, gli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge 407/90 si tramandano dal cedente al cessionario per la parte residua e fino a scadenza.

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 20/10, ha confermato che, in caso di trasferimento d’azienda, gli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge 407/90 si tramandano dal cedente al cessionario per la parte residua e fino a scadenza. Nel trasferimento d’azienda, infatti, nonostante il mutamento soggettivo nella titolarità dell’impresa, il rapporto di lavoro instaurato con il datore cedente prosegue col cessionario, senza soluzione di continuità, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (cessione di ramo, trasferimento…).

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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