Osservatorio

Massimali per i trattamenti di integrazione salariale e ticket di licenziamento 2021

19 Febbraio 2021

Con la circolare n. 7 dello scorso 21 gennaio, l’INPS ha comunicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2021, dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario, dell’indennità di disoccupazione NASpI nonché l’importo del ticket di licenziamento.

Trattamenti di integrazione salariale CIGO, FIS, CIGD: normativa di riferimento.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo n.148/2015, la misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, entro un massimale di importo mensile erogabile.

Gli importi massimi di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento sono annualmente aggiornati sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La circolare in esame riporta i nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2021.

I massimali mensili di integrazione salariale spettanti sono connessi alla retribuzione lorda mensile in godimento del lavoratore, in particolare:

  • per i lavoratori percipienti una retribuzione lorda inferiore o pari a 2.159,48 euro, l’importo massimo spettante sarà pari a 998,18 euro lordi;
  • per i lavoratori con retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, invece, l’importo massimo lordo sarà pari a 1.199,72 euro.

Gli importi sono indicati al lordo della riduzione prevista ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 che attualmente è pari al 5,84%.

Pertanto, gli importi al netto della suddetta trattenuta saranno rispettivamente di 939,89 euro (per le retribuzioni lorde pari o inferiori a 2.159,48 euro) e di 1.129,66 euro (per le retribuzioni lorde superiori a 2.159,48 euro).

Ticket di licenziamento: normativa di riferimento

L’articolo 2, commi 31 e ss., della Legge 92 del 28 giugno 2012, ha introdotto il c.d. ticket di licenziamento, ovverosia un contributo addizionale una tantum che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazioni di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto ai trattamenti NASpI.

Più precisamente il datore di lavoro è tenuto a versare il ticket di licenziamento nelle seguenti ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro:

  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo;
  • licenziamento per giusta causa;
  • licenziamento durante o dopo il periodo di prova;
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • recesso dell’apprendista al termine del periodo formativo;
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione ex art. 7 della legge 604/1966 da instaurarsi dinnanzi l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Procedura che trova applicazione nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di dipendenti che soggiacciano al regime di tutela di cui all’art. 18 della Legge 300/70. Non trova, invece, applicazione nei confronti di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 che rientrano nel regime di tutela previsto dal previsto dal D.Lgs. 23/2015 (c.d. “tutele crescenti”);
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla propria residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Il valore del ticket è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

Nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo di aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ai sensi dell’articolo 1 comma 137 della legge n.205/2017, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo per un importo pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

L’INPS, con la circolare in esame, ha precisato che il contributo, per l’anno 2021, è pari a 503,30 euro (41% di 1.227,55 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni: l’importo massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro per i rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.

Il contributo, inoltre, deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale. Qualora il rapporto di lavoro cessato sia inferiore a dodici mesi, il contributo si ridetermina in proporzione: a tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per almeno 15 giorni di calendario.

Nelle casistiche di licenziamento collettivo invece, dando seguito a quanto precisato in precedenza, per l’anno 2021, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.006,59 euro (1.227,55 x 82%).

Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo sarà pari a 3.019,77 euro (1.006,59 x 3).

La misura del contributo è moltiplicata per 3 volte qualora non venga raggiunto e sottoscritto accordo sindacale all’esito della procedura di licenziamento collettivo.


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