Osservatorio

Premi di risultato: il nuovo limite di 5.000 euro si applica anche alla conversione in welfare

23 Luglio 2026

Con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento interpretativo in materia di premi di risultato e welfare aziendale, risolvendo uno dei principali dubbi sorti a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. Il documento conferma infatti che il nuovo limite di 5.000 euro previsto per i premi di produttività agevolati trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga di convertire il premio in beni e servizi di welfare aziendale.

Il quadro normativo

Come noto, i commi da 182 a 190 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 hanno introdotto, a decorrere dal 2016, un regime di tassazione agevolata applicabile ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa. In particolare, la disciplina ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, originariamente fissata nella misura del 10%, entro un limite di importo di PDR inizialmente pari a 2.000 euro lordi, elevabile a 2.500 euro per le aziende che prevedevano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. I premi devono essere istituiti mediante accordi collettivi aziendali o territoriali di secondo livello e risultare collegati a incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.

Il comma 184 della medesima Legge di Stabilità 2016 ha attribuito al dipendente, oltre alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva in luogo di quella ordinaria, anche la facoltà di scegliere se ottenere il premio in denaro oppure in natura, mediante beni, servizi o utilità rientranti nei limiti e alle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l’irrilevanza reddituale dei benefit fruiti in sostituzione dei premi o degli utili resta subordinata a un duplice limite: da un lato, l’ammontare massimo delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva; dall’altro, gli importi e le condizioni specificamente previsti, per ciascuna utilità, dai citati commi dell’articolo 51 del TUIR.

Nel corso degli anni, successivi interventi normativi hanno inciso sia sull’aliquota dell’imposta sostitutiva sia sui limiti massimi agevolabili. L’aliquota, originariamente pari al 10%, è stata ridotta temporaneamente al 5% per l’anno 2023 dalla Legge n. 197/2022 e successivamente confermata per il biennio 2024-2025 dalla Legge n. 213/2023. Parallelamente, il limite massimo delle somme detassabili è stato elevato a 3.000 euro, con possibilità di incremento a 4.000 euro nelle ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo le condizioni previste dalla disciplina di riferimento.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 9, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una misura di particolare favore per il biennio 2026-2027, prevedendo:

  • l’elevazione del limite massimo del PDR e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili detassabili, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, da 3.000 a 5.000 euro;
  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta all’1% su tali importi.

La nuova disposizione normativa, tuttavia, richiama espressamente soltanto il comma 182 della Legge n. 208/2015, senza fare riferimento al successivo comma 184 che disciplina la facoltà del lavoratore di sostituire il premio monetario con prestazioni di welfare.

Tale formulazione aveva pertanto generato il dubbio che il nuovo limite di 5.000 euro fosse applicabile esclusivamente ai premi erogati in denaro.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

La Risoluzione n. 22/E supera tale incertezza interpretativa attraverso una lettura logico-sistematica della disciplina. L’Agenzia delle Entrate osserva che il comma 184, nel disciplinare la conversione del premio in welfare, richiama espressamente il regime dei “commi 182 e seguenti”, risultando dunque strettamente collegato alla disciplina generale dei premi di risultato e delle somme erogate in sostituzione agli utili.

Di conseguenza, il nuovo limite di 5.000 euro deve ritenersi applicabile non solo al premio corrisposto in denaro, ma anche alle somme che il lavoratore, per propria scelta, decide di convertire in beni e servizi rientranti nell’articolo 51 commi 2 e 3 del TUIR.

Si tratta di un chiarimento di particolare interesse operativo, in quanto supera il dubbio interpretativo generato dalla formulazione della Legge di Bilancio 2026 ed evita il rischio di una differenziazione di trattamento tra premio erogato in denaro e premio convertito in misure di welfare.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate non introduce pertanto un nuovo beneficio fiscale, ma conferma che l’innalzamento del limite a 5.000 euro deve trovare applicazione anche nell’ambito della conversione in welfare prevista dal comma 184 della Legge n. 208/2015.

Cosa non cambia

La Risoluzione n. 22 non modifica i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa per accedere alla detassazione dei premi di risultato e all’eventuale conversione in welfare. Rimangono pertanto fermi:

  • la necessità di un accordo di secondo livello, territoriale o aziendale;
  • il raggiungimento degli obiettivi sulla base di indicatori incrementali, misurabili e verificabili collegati a produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione;
  • il deposito telematico dell’accordo presso il Ministero del Lavoro;
  • il rispetto del limite reddituale previsto per i lavoratori beneficiari della detassazione, che non potrà eccedere gli 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente a quello di erogazione del PDR.

Inoltre, il nuovo plafond di 5.000 euro non modifica i limiti di non imponibilità previsti dalle singole disposizioni dell’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ribadisce infatti che l’irrilevanza fiscale dei benefit fruiti in sostituzione del premio continua a essere subordinata sia al rispetto del tetto massimo del premio agevolabile, sia alle condizioni e ai limiti propri delle singole tipologie di welfare.

Considerazioni finali

La Risoluzione n. 22/E del 2026 elimina un’incertezza interpretativa che avrebbe potuto generare significative criticità applicative nel biennio 2026-2027. Per effetto del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, il nuovo limite di 5.000 euro deve considerarsi pienamente applicabile anche nei casi di conversione dei premi di risultato in welfare aziendale.

L’intervento assume rilievo non solo sotto il profilo fiscale, ma anche nella progettazione delle politiche retributive aziendali. Se da un lato la riduzione dell’imposta sostitutiva all’1% rende estremamente competitivo il premio monetario, dall’altro la possibilità di convertire importi più elevati in welfare consente alle imprese di ampliare gli strumenti disponibili per costruire piani flessibili e orientati alle esigenze dei lavoratori.

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