Osservatorio

Legge di stabilità: confermata per il 2011 la Cig con formazione aziendale

17 Novembre 2010

Il maxiemendamento alla legge di stabilità (in corso di approvazione alla Camera) prevede, tra le altre novità, l’estensione a tutto il 2011 della possibilità, da parte dell’impresa, di utilizzare i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (Cigo e Cigs), in progetti di riqualificazione professionale o formazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.

Il maxiemendamento alla legge di stabilità (in corso di approvazione alla Camera) prevede, tra le altre novità, l’estensione a tutto il 2011 della possibilità, da parte dell’impresa, di utilizzare i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (Cigo e Cigs), in progetti di riqualificazione professionale o formazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento. Pertanto, anche per il prossimo anno i lavoratori potranno essere coinvolti in progetti di formazione in azienda. Il datore di lavoro provvederà ad erogare la differenza tra il sussidio dello stato e la retribuzione del lavoratore.

In aggiunta a quanto sopra, per l’anno 2011, il medesimo testo prevede altresì:

       la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità, purché vi siano accordi governativi e la durata non sia superiore a 12 mesi; in tale ipotesi è confermata la riduzione progressiva dei trattamenti (del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive);

       la conferma dell’autorizzazione all’INPS in materia di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga;

       la previsione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in favore di dipendenti di imprese commerciali con più di 50 dipendenti;

       la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;

       la proroga dell’incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi, pari all’80% piuttosto che al 60%;

       la conferma della durata massima dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga, pari a 24 mesi.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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