In data 30 aprile 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 62/2026 (di seguito, il “Decreto”), recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale.
Tra le altre, si riportano di seguito le principali novità:
1. Bonus Donne 2026: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026 in favore di donne che siano alternativamente: i) prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; ii) prive di impiego da almeno 12 mesi e rientranti in condizioni di svantaggio ai sensi della normativa europea; iii) appartenenti ad alcune categorie di lavoratrici svantaggiate ai sensi della normativa europea. L’esonero è riconosciuto per massimo 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, elevato a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES Unica.
2. Bonus Giovani 2026: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026 in favore di lavoratori con età inferiore a 35 anni che siano alternativamente: i) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; ii) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e rientranti in condizioni di svantaggio ai sensi della normativa europea; iii) appartenenti ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa europea. L’esonero è riconosciuto per massimo 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, elevato a 650 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES Unica.

3. Bonus ZES 2026: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026 di lavoratori con età pari o superiore a 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, da impiegare presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica. L’esonero è riconosciuto per massimo 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, ed è riconosciuto ai datori di lavoro che, alla data dell’assunzione, occupano fino a 10 dipendenti.
4. Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, effettuata dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. La misura riguarda i rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, relativi a lavoratori con età inferiore a 35 anni che, alla data della trasformazione, non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. L’esonero è riconosciuto per una durata massima di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
5. Conciliazione tra vita privata e lavoro: introduzione di una agevolazione contributiva riconosciuta alle aziende che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, relativa all’adozione di modelli organizzativi orientati alla conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare. L’agevolazione consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1% della contribuzione complessivamente dovuta, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. La disciplina attuativa è demandata a un successivo decreto ministeriale.
6. Salario giusto: il Decreto introduce il concetto di “salario giusto” quale parametro per la valutazione dell’adeguatezza delle retribuzioni, identificato nel trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I trattamenti economici applicati non possono risultare inferiori a tale parametro, il cui riconoscimento costituisce anche condizione necessaria per l’accesso agli incentivi occupazionali.
7. Rinnovi contrattuali: introduzione di un meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo entro 12 mesi dalla data di scadenza. In assenza di diverso accordo, le retribuzioni vengono adeguate in misura pari al 30% della variazione dell’indice IPCA (“Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato”), a titolo di anticipazione forfettaria degli incrementi retributivi.
8 Destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria INPS: per i datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2026, risultano obbligati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS in ragione del raggiungimento del requisito dimensionale previsto dalla Legge di Bilancio 2026, i versamenti relativi alle quote di TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026 si considerano tempestivi agli effetti di legge se effettuati entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni, interessi o somme aggiuntive.