Osservatorio

Lavoro: chiarimenti in merito all’esenzione fiscale per le indennità di trasferta

22 Aprile 2010

Il Ministero del Lavoro (nota 7310/2010) ribaltando la prima interpretazione fornita con la risposta all’interpello n. 14/2010, ha chiarito che i compensi erogati a titolo di indennità di trasferta, nel caso in cui siano di importo superiore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, sono esenti – da imposte e contributi – fino ad un massimo di euro 46,48 al giorno, elevati a euro 77,47 per le trasferte all’estero, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR).

Il Ministero del Lavoro (nota 7310/2010) ribaltando la prima interpretazione fornita con la risposta all’interpello n. 14/2010, ha chiarito che i compensi erogati a titolo di indennità di trasferta, nel caso in cui siano di importo superiore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, sono esenti – da imposte e contributi – fino ad un massimo di euro 46,48 al giorno, elevati a euro 77,47 per le trasferte all’estero, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR). Lo stesso Ministero ha pertanto smentito la precedente interpretazione fornita secondo cui se l’importo superiore della trasferta era stabilito in un accordo individuale con i singoli lavoratori, la quota eccedente assumeva natura di superminimo individuale, con conseguente assoggettamento integrale a fisco e previdenza.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

 

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