Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS rende operative le disposizioni previste dall’art. 1, comma 203, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (“legge di Bilancio 2026”).
Come noto, la norma richiamata è intervenuta significativamente sul comma 756 della legge 296/2006, introducendo rilevanti novità per i datori di lavoro privati riguardanti il periodo temporale da considerare ai fini della verifica dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS e la soglia dimensionale che determina l’insorgere di tale obbligo.
Nuove regole dal 1° gennaio 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio, l’obbligo contributivo di versamento delle quote TFR all’Fondo Tesoreria INPS non è più collegato esclusivamente alla dimensione occupazionale rilevata nel primo anno di attività, ma si estende anche ai datori di lavoro privati che superano le soglie dimensionali previste negli anni successivi al primo.
Nello specifico, la norma individua, limitatamente al primo biennio di applicazione, ovvero gli anni 2026 e 2027, una media di 60 dipendenti, al raggiungimento della quale i datori di lavoro sono tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS. Con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, tale soglia viene ridotta a 40 addetti, raggiunta la quale i datori di lavoro saranno tenuti al versamento al Fondo.
Per il periodo intermedio 2028 – 2031, nel silenzio della novella normativa, l’INPS precisa che continuerà a trovare applicazione la soglia ordinaria di almeno 50 addetti, prevista dalla disposizione originaria.
In aggiunta a quanto precede, l’Istituto aggiunge un ulteriore importare chiarimento: la legge di Bilancio 2026 non interviene sulle fattispecie già disciplinate dal citato comma 756. Pertanto, un datore di lavoro privato che ha iniziato l’attività nell’anno 2025 sarà tenuto al versamento al Fondo Tesoreria esclusivamente ove raggiunga la media di 50 addetti, con obbligo decorrente dal mese di inizio attività.
Diversamente per i datori di lavoro già attivi nel 2024, interessati dalla novella, l’obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026 sarà determinato dal raggiungimento o meno della soglia di 60 dipendenti con riferimento all’anno immediatamente precedente, lasciando inalterate, ove scaturisca l’obbligo, le quote TFR accantonate in azienda al 31dicembre 2025.

Determinazione del requisito dimensionale
La circolare INPS n. 12/2025, nello specificare che il requisito dimensionale è determinato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno civile immediatamente precedente a quello considerato, chiarisce che ai fini della relativa verifica i datori di lavoro saranno tenuti ad applicare le indicazioni contenute nella circolare n. 70 del 3 aprile 2007.
Pertanto, i datori di lavoro che da una prima analisi dimensionale potrebbero essere tenuti all’obbligo di versamento a decorrere dall’anno in corso, dovranno far riferimento al complesso calcolo rappresentato dalla circolare del 2007, ai fini di determinare l’effettiva media numerica da comunicare all’Istituto.
Tale modalità di calcolo, brevemente, prevede il computo di tutti i lavoratori in forza nell’anno civile immediatamente precedente, considerando per ciascun lavoratore subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall’orario di lavoro, i mesi o le frazioni di mese di attività, equiparando ogni singolo mese al divisore mensile INPS di 26 giornate.
Tale calcolo dovrà essere effettuato tenuto conto delle peculiarità dettate dalla circolare in presenza di lavoratori assenti con diritto o meno alla conservazione del posto, in forza come intermittenti, somministrati, distaccati e soci di cooperativa. L’ammontare delle giornate conteggiate per ogni singolo lavoratore, una volta sommate, dovrà essere diviso per 312 (divisore annuale dell’INPS) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto in caso di inizi di attività in corso d’anno.
I datori di lavoro saranno tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS esclusivamente nel caso in cui la media annua ricavata risulterà pari o superiore alla soglia dimensionale prevista dalla normativa per l’anno di riferimento. Ne consegue che qualsiasi valore inferiore alla stessa, anche se decimale, ad esempio 59,99 per l’anno in corso, non determinerà alcun obbligo.
Eventuali riduzioni successive dell’organico aziendale – specifica l’istituto – non incideranno sull’obbligo di versamento una volta sorto.
È opportuno ricordare che il mancato raggiungimento della soglia dimensionale esclude dall’obbligo di versamento per l’anno in corso, non esentando tuttavia i datori di lavoro, “momentaneamente esonerati”, ad una verifica negli anni avvenire.
Istruzioni operative per i datori di lavoro tenuti al versamento
Una volta effettuata la dovuta verifica, i datori di lavoro che hanno superato la soglia dimensionale sono tenuti a comunicare l’insorgenza dell’obbligo mediante presentazione del modello SC34 all’INPS.
L’Istituto procederà pertanto all’attribuzione del codice di autorizzazione 1R, identificativo dei soggetti tenuti al versamento a Tesoreria, a seguito del quale i datori di lavoro potranno procedere al conferimento a Fondo delle quote di TFR maturande entro il 16° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Nella circolare 12/2026, l’INPS precisa che per gli obbligati sarà possibile procedere alla regolarizzazione delle quote di TFR non versate a decorrere dal 1° gennaio 2026 entro il 16 maggio prossimo. Restano escluse dal versamento le quote di TFR che, per adesione espressa del lavoratore o per silenzio assenso, vengono destinate ai fondi di previdenza complementare ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 252/2005.