Osservatorio

Dicembre 2023: novità e rinnovi CCNL

23 Novembre 2023
  • CCNL Autoscuole – Arretrati

Sono erogati in 10 rate mensili a partire dalla mensilità di marzo 2023 gli importi riportati nella tabella seguente. Il pagamento è dovuto ai lavoratori in servizio nel periodo di riferimento (settembre 2021 – febbraio 2023).

  • CCNL Cartai (Industria) Quadri

In relazione alla particolare funzione esercitata dai Quadri, a decorrere dal 2010 la retribuzione annua degli stessi ai sensi dell’art. 49 – Nomenclatura – Sezione Seconda – Disciplina del rapporto di lavoro (comprensiva quindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.

Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza va corrisposta nel mese di dicembre a titolo di “importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo”.

  • CCNL Commercio (ANPIT- CISAL) – Retribuzione

A partire dal 2023, il datore di lavoro eroga al lavoratore, entro il 31 dicembre 2023 di ogni anno, il welfare contrattuale.

  • CCNL Dirigenti Agenzie Marittime – Arretrati

A integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 27 ottobre 2023, data di stipula dell’Accordo di rinnovo, va corrisposto un importo una tantum di euro 1.000 lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranche:

– Euro 500,00 con la retribuzione di ottobre 2023.

– Euro 500,00 con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula del presente Accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.

L’importo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

  • CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali – Anaste/Confsal – Una tantum

A copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. è corrisposto un importo a titolo di una tantum, pari, ad Euro 300,00. Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del C.C.N.L. 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo, gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata attività lavorativa durante il periodo 2020 – 2022, secondo i seguenti scaglioni;

– assunzione nel corso del 2020: Euro 300,00;

– assunzione nel corso del 2021: Euro 200,00;

– assunzione nel corso del 2022: Euro 100,00.

Tali importi sono erogati in 15 rate mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da gennaio 2023 fino a febbraio del 2024. Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

  • CCNL Lavanderie e Tintorie– Elemento di Garanzia Retributiva

L’elemento di perequazione è erogato con la retribuzione del mese di dicembre. L’elemento di perequazione è pari a Euro 260,00 lordi per l’anno 2023, a Euro 300,00 per l’anno 2024, e a Euro 350,00 per l’anno 2025.

  • CCNL Metalmeccanici (Industria) – Retribuzione

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte Prima, a partire dall’anno 2009 con la retribuzione del mese di dicembre va riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale Elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex C.C.N.L. 20 gennaio 2008.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento dell’Elemento sopra definito in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero

  • CCNL Occhiali (Industria) – Elemento di Garanzia Retributiva

In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.

Con decorrenza dall’anno 2023 (pagamento con la retribuzione del mese di dicembre 2023), l’importo dell’elemento perequativo sarà elevato a Euro 360,00 lordi annui.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, l’importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

  •  CCNL Penne, Matite e Spazzole (Industria) – Elemento di Garanzia Retributiva

In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr.

Tali importi lordi sono pari a Euro 300,00, erogati con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.

A decorrere dall’anno 2024 l’importo dell’elemento perequativo sarà elevato a Euro 330,00 lordi annui.

  • CCNL Studi Professionali Amministratori di Condominio – Welfare

Il datore di lavoro mette a disposizione un welfare contrattuale pari al valore minimo annuo indicato nel CCNL.

Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% nel mese di luglio e, per il restante 50%, nel mese di dicembre (1° versamento: luglio 2022; 2° versamento: dicembre 2022; 3° versamento: luglio 2023 ecc.).

  • CCNL Scuole Materne – Fism

Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di Euro 200,00 da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.

  • CCNL Agricoltura (Cooperative) – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 18 dicembre 2020 ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

  • CCNL Agricoltura (Impiegati) – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 7 luglio 2021, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo PEC o raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza. Il contratto conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.

  • CCNL Attività Ferroviarie – Decorrenza e durata

L’ Accordo di Rinnovo del 22 marzo 2022 dura fino al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Calzaturieri – Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e scade, ai soli fini della presente vigenza contrattuale, sia per la parte economica che per la parte normativa il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Cartai (Piccola industria) – Decorrenza e durata

L’ Accordo di Rinnovo del 9 marzo 2021 ha durata quadriennale tanto per la Parte Economica che Normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà alla data del 31 dicembre 2023.

  • CCNL Dirigenti Imprese Pubbliche – Decorrenza e durata

Il contratto collettivo, rinnovato con l’accordo 16 ottobre 2019, decorre dal 1° gennaio 2019, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, e ha scadenza il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Dirigenti Industria – Decorrenza e durata

L’Accordo di rinnovo 30 luglio 2019 decorre dal 1° gennaio 2019, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, e ha scadenza il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Dirigenti Piccola Industria – Decorrenza e durata

Il presente CCNL, unitamente ai Verbali di Accordo allegati che costituiscono parte integrante dello stesso CCNL, decorre dal 1° gennaio 2020, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed ha scadenza il 31 dicembre 2023.

  •  CCNL Formazione Professionale Convenzionata – Retribuzione

Con Accordo Ponte del 27 febbraio 2023, le Parti concordano di riconoscere l’importo di Euro 400,00 per l’anno 2023 a tutti i lavoratori a titolo di welfare aziendale e/o da versare sui fondi pensionistici. In mancanza di accordo aziendale sulle modalità e i tempi di erogazione, l’importo sarà erogato in due tranche: la prima, pari ad Euro 250,00, entro il 31 dicembre 2023 e la seconda, pari ad Euro 150,00, entro il 15 gennaio 2024.

  • CCNL Giocattoli e Modellismo (Industria) – Decorrenza e durata

Il CCNL scade il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Grafici Editoriali (Piccola Industria) – Decorrenza e durata

L’ Accordo di Rinnovo del 9 marzo 2021 ha durata quadriennale tanto per la Parte Economica che Normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà alla data del 31 dicembre 2023.

  • CCNL Grafici Editoriali (industria) – Assistenza sanitaria integrativa

È prorogata l’iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, confermando che i relativi valori, e quelli di eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL.

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al Fondo Salute Sempre le sole aziende che prima dell’iscrizione al fondo avessero già in essere forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

  • CCNL Guardie e Fuochi – Decorrenza e durata

Il CCNL Guardie ai Fuochi ha una durata di 3 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Imprese portuali – Decorrenza e durata

Il CCNL dei Lavoratori dei Porti viene rinnovato con durata sino al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Lampade e Cinescopi (Industria) – Assistenza sanitaria integrativa 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i lavoratori sotto specificati sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa condiviso dalle Parti. Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024, una contribuzione al fondo esclusivamente a carico dell’azienda pari a Euro 14,00 mensili. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, i lavoratori potranno integrare il piano sanitario del fondo mediante contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni aggiuntive che saranno definite. Nelle aziende in cui operino alla data di sottoscrizione del presente accordo (10 febbraio 2023), forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono mantenute le situazioni in atto e le parti a livello aziendale definiranno, entro il 31 dicembre 2023, come erogare il contributo di cui al precedente punto 3, da destinarsi esclusivamente a forme di assistenza sanitaria integrativa. In tale sede potranno essere definite le modalità per l’eventuale confluenza nel fondo condiviso.

  • CCNL Marittimi – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 16 dicembre 2020 e decorre il 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023. Il contratto e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.

  • CCNL Ombrelli e Ombrelloni – Decorrenza e durata

I lavoratori inquadrati al primo livello alla data del 26 maggio 2023 passano al 2° livello entro il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari – Decorrenza e durata

Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2020 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2023; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.

  • CCNL Palestre e Impianti Sportivi – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 30 marzo 2022 scade il 31 dicembre 2024.

  • CCNL Palestre e Impianti sportivi (Conflavoro) – Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 10 settembre 2022 ha durata pari a tre anni, decorre dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025.

  • CCNL Panificatori (Confcommercio) – Previdenza complementare

A tal proposito le parti si impegnano ad avviare l’iter procedurale per l’adesione a un fondo di previdenza complementare contrattuale chiuso da concludersi entro il 31 dicembre 2023. All’esito di detto iter ed entro 180 giorni dal termine dello stesso, le aziende verseranno al fondo prescelto una quota pari all’ 1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. per ogni lavoratore che avrà deciso liberamente di iscriversi, versando una quota in misura non inferiore all’ 1% come sopra calcolato.

  • CCNL Pelli e Cuoio (Industria) – Classificazione del personale

I lavoratori inquadrati al primo livello alla data del 26 maggio 2023 passano al 2° livello entro il 31 dicembre 2023.

  •  CCNL Pompe funebri (ASNAF) – Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17 giugno 2021 ha validità triennale è valido fino al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Scuole Materne (FISM) – Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° marzo 2023 ha decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Scuole Private (Aninsei- Assoscuola) – Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 febbraio 2022 scade il 31 dicembre 2023.

  •  CCNL Servizi (ANPIT- CISAL) – Welfare

A partire dal 2023, il datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Welfare Contrattuale.

Anche a favore dei dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto, è operante il Welfare Contrattuale, come previsto dal presente CCNL, con costo minimo dal 2023 di Euro 720,00 anni.  

  • CCNL Studi dei revisori legali e tributaristi – Retribuzione

Il Datore di lavoro mette a disposizione un Welfare Contrattuale pari a:

– Euro 600,00 annui per i Quadri;

– Euro 300,00 annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2).

  • CCNL Turismo (ANPIT- CAL) – Retribuzione

A partire dal 2023, il datore di lavoro erogherà al lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Welfare Contrattuale.

  • CCNL Vetro – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i lavoratori sotto specificati sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa condiviso dalle Parti. Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024, una contribuzione al fondo esclusivamente a carico dell’azienda pari a Euro 14,00 mensili. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, i lavoratori potranno integrare il piano sanitario del fondo mediante contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni aggiuntive che saranno definite. Nelle aziende in cui operino alla data di sottoscrizione del presente accordo (10 febbraio 2023), forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono mantenute le situazioni in atto e le parti a livello aziendale definiranno, entro il 31 dicembre 2023, come erogare il contributo da destinarsi esclusivamente a forme di assistenza sanitaria integrativa. In tale sede potranno essere definite le modalità per l’eventuale confluenza nel fondo condiviso.

  • Aumento dei minimi retributivi dal 1° dicembre 2023

A decorrere dal 1° dicembre 2023 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

  • CCNL Autoscuole – Arretrati

Sono erogati in 10 rate mensili a partire dalla mensilità di marzo 2023 gli importi riportati nella tabella seguente. Il pagamento è dovuto ai lavoratori in servizio nel periodo di riferimento (settembre 2021 – febbraio 2023).

  • CCNL Cartai (Industria) Quadri

In relazione alla particolare funzione esercitata dai Quadri, a decorrere dal 2010 la retribuzione annua degli stessi ai sensi dell’art. 49 – Nomenclatura – Sezione Seconda – Disciplina del rapporto di lavoro (comprensiva quindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.

Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza va corrisposta nel mese di dicembre a titolo di “importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo”.

  • CCNL Commercio (ANPIT- CISAL) – Retribuzione

A partire dal 2023, il datore di lavoro eroga al lavoratore, entro il 31 dicembre 2023 di ogni anno, il welfare contrattuale.

  • CCNL Dirigenti Agenzie Marittime – Arretrati

A integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 27 ottobre 2023, data di stipula dell’Accordo di rinnovo, va corrisposto un importo una tantum di euro 1.000 lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranche:

– Euro 500,00 con la retribuzione di ottobre 2023.

– Euro 500,00 con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula del presente Accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.

L’importo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

  • CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali – Anaste/Confsal – Una tantum

A copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. è corrisposto un importo a titolo di una tantum, pari, ad Euro 300,00. Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del C.C.N.L. 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo, gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata attività lavorativa durante il periodo 2020 – 2022, secondo i seguenti scaglioni;

– assunzione nel corso del 2020: Euro 300,00;

– assunzione nel corso del 2021: Euro 200,00;

– assunzione nel corso del 2022: Euro 100,00.

Tali importi sono erogati in 15 rate mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da gennaio 2023 fino a febbraio del 2024. Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

  • CCNL Lavanderie e Tintorie– Elemento di Garanzia Retributiva

L’elemento di perequazione è erogato con la retribuzione del mese di dicembre. L’elemento di perequazione è pari a Euro 260,00 lordi per l’anno 2023, a Euro 300,00 per l’anno 2024, e a Euro 350,00 per l’anno 2025.

  • CCNL Metalmeccanici (Industria) – Retribuzione

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte Prima, a partire dall’anno 2009 con la retribuzione del mese di dicembre va riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale Elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex C.C.N.L. 20 gennaio 2008.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento dell’Elemento sopra definito in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero

  • CCNL Occhiali (Industria) – Elemento di Garanzia Retributiva

In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.

Con decorrenza dall’anno 2023 (pagamento con la retribuzione del mese di dicembre 2023), l’importo dell’elemento perequativo sarà elevato a Euro 360,00 lordi annui.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, l’importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

  •  CCNL Penne, Matite e Spazzole (Industria) – Elemento di Garanzia Retributiva

In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr.

Tali importi lordi sono pari a Euro 300,00, erogati con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.

A decorrere dall’anno 2024 l’importo dell’elemento perequativo sarà elevato a Euro 330,00 lordi annui.

  • CCNL Studi Professionali Amministratori di Condominio – Welfare

Il datore di lavoro mette a disposizione un welfare contrattuale pari al valore minimo annuo indicato nel CCNL.

Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% nel mese di luglio e, per il restante 50%, nel mese di dicembre (1° versamento: luglio 2022; 2° versamento: dicembre 2022; 3° versamento: luglio 2023 ecc.).

  • CCNL Scuole Materne – Fism

Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di Euro 200,00 da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.

  • CCNL Agricoltura (Cooperative) – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 18 dicembre 2020 ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

  • CCNL Agricoltura (Impiegati) – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 7 luglio 2021, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo PEC o raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza. Il contratto conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.

  • CCNL Attività Ferroviarie – Decorrenza e durata

L’ Accordo di Rinnovo del 22 marzo 2022 dura fino al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Calzaturieri – Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e scade, ai soli fini della presente vigenza contrattuale, sia per la parte economica che per la parte normativa il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Cartai (Piccola industria) – Decorrenza e durata

L’ Accordo di Rinnovo del 9 marzo 2021 ha durata quadriennale tanto per la Parte Economica che Normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà alla data del 31 dicembre 2023.

  •  CCNL Dirigenti Imprese Pubbliche – Decorrenza e durata

Il contratto collettivo, rinnovato con l’accordo 16 ottobre 2019, decorre dal 1° gennaio 2019, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, e ha scadenza il 31 dicembre 2023.

  •  CCNL Dirigenti Industria – Decorrenza e durata

L’Accordo di rinnovo 30 luglio 2019 decorre dal 1° gennaio 2019, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, e ha scadenza il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Dirigenti Piccola Industria – Decorrenza e durata

Il presente CCNL, unitamente ai Verbali di Accordo allegati che costituiscono parte integrante dello stesso CCNL, decorre dal 1° gennaio 2020, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed ha scadenza il 31 dicembre 2023.

  •  CCNL Formazione Professionale Convenzionata – Retribuzione

Con Accordo Ponte del 27 febbraio 2023, le Parti concordano di riconoscere l’importo di Euro 400,00 per l’anno 2023 a tutti i lavoratori a titolo di welfare aziendale e/o da versare sui fondi pensionistici. In mancanza di accordo aziendale sulle modalità e i tempi di erogazione, l’importo sarà erogato in due tranche: la prima, pari ad Euro 250,00, entro il 31 dicembre 2023 e la seconda, pari ad Euro 150,00, entro il 15 gennaio 2024.

  • CCNL Giocattoli e Modellismo (Industria) – Decorrenza e durata

Il CCNL scade il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Grafici Editoriali (Piccola Industria) – Decorrenza e durata

L’ Accordo di Rinnovo del 9 marzo 2021 ha durata quadriennale tanto per la Parte Economica che Normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà alla data del 31 dicembre 2023.

  • CCNL Grafici Editoriali (industria) – Assistenza sanitaria integrativa

È prorogata l’iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, confermando che i relativi valori, e quelli di eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL.

Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al Fondo Salute Sempre le sole aziende che prima dell’iscrizione al fondo avessero già in essere forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

  • CCNL Guardie e Fuochi – Decorrenza e durata

Il CCNL Guardie ai Fuochi ha una durata di 3 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Imprese portuali – Decorrenza e durata

Il CCNL dei Lavoratori dei Porti viene rinnovato con durata sino al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Lampade e Cinescopi (Industria) – Assistenza sanitaria integrativa 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i lavoratori sotto specificati sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa condiviso dalle Parti. Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024, una contribuzione al fondo esclusivamente a carico dell’azienda pari a Euro 14,00 mensili. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, i lavoratori potranno integrare il piano sanitario del fondo mediante contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni aggiuntive che saranno definite. Nelle aziende in cui operino alla data di sottoscrizione del presente accordo (10 febbraio 2023), forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono mantenute le situazioni in atto e le parti a livello aziendale definiranno, entro il 31 dicembre 2023, come erogare il contributo di cui al precedente punto 3, da destinarsi esclusivamente a forme di assistenza sanitaria integrativa. In tale sede potranno essere definite le modalità per l’eventuale confluenza nel fondo condiviso.

  • CCNL Marittimi – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 16 dicembre 2020 e decorre il 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023. Il contratto e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.

  • CCNL Ombrelli e Ombrelloni – Decorrenza e durata

I lavoratori inquadrati al primo livello alla data del 26 maggio 2023 passano al 2° livello entro il 31 dicembre 2023.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari – Decorrenza e durata

Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2020 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2023; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.

  • CCNL Palestre e Impianti Sportivi – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 30 marzo 2022 scade il 31 dicembre 2024.

  • CCNL Palestre e Impianti sportivi (Conflavoro) – Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 10 settembre 2022 ha durata pari a tre anni, decorre dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025.

  • CCNL Panificatori (Confcommercio) – Previdenza complementare

A tal proposito le parti si impegnano ad avviare l’iter procedurale per l’adesione a un fondo di previdenza complementare contrattuale chiuso da concludersi entro il 31 dicembre 2023. All’esito di detto iter ed entro 180 giorni dal termine dello stesso, le aziende verseranno al fondo prescelto una quota pari all’ 1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. per ogni lavoratore che avrà deciso liberamente di iscriversi, versando una quota in misura non inferiore all’ 1% come sopra calcolato.

  • CCNL Pelli e Cuoio (Industria) – Classificazione del personale

I lavoratori inquadrati al primo livello alla data del 26 maggio 2023 passano al 2° livello entro il 31 dicembre 2023.

  •  CCNL Pompe funebri (ASNAF) – Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17 giugno 2021 ha validità triennale è valido fino al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Scuole Materne (FISM) – Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° marzo 2023 ha decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

  • CCNL Scuole Private (Aninsei- Assoscuola) – Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 febbraio 2022 scade il 31 dicembre 2023.

  •  CCNL Servizi (ANPIT- CISAL) – Welfare

A partire dal 2023, il datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Welfare Contrattuale.

Anche a favore dei dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto, è operante il Welfare Contrattuale, come previsto dal presente CCNL, con costo minimo dal 2023 di Euro 720,00 anni.  

  • CCNL Studi dei revisori legali e tributaristi – Retribuzione

Il Datore di lavoro mette a disposizione un Welfare Contrattuale pari a:

– Euro 600,00 annui per i Quadri;

– Euro 300,00 annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2).

  • CCNL Turismo (ANPIT- CAL) – Retribuzione

A partire dal 2023, il datore di lavoro erogherà al lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Welfare Contrattuale.

  • CCNL Vetro – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i lavoratori sotto specificati sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa condiviso dalle Parti. Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024, una contribuzione al fondo esclusivamente a carico dell’azienda pari a Euro 14,00 mensili. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, i lavoratori potranno integrare il piano sanitario del fondo mediante contribuzione a proprio carico per accedere a prestazioni aggiuntive che saranno definite. Nelle aziende in cui operino alla data di sottoscrizione del presente accordo (10 febbraio 2023), forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale, sono mantenute le situazioni in atto e le parti a livello aziendale definiranno, entro il 31 dicembre 2023, come erogare il contributo da destinarsi esclusivamente a forme di assistenza sanitaria integrativa. In tale sede potranno essere definite le modalità per l’eventuale confluenza nel fondo condiviso.

  • Aumento dei minimi retributivi dal 1° dicembre 2023

A decorrere dal 1° dicembre 2023 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

  • CCNL Cemento, Calce (Industria);
  • CCNL Dirigenti Agenzie Marittime;
  • CCNL Dirigenti Commercio;
  • CCNL Dirigenti Imprese Autotrasporto;
  • CCNL Dirigenti Magazzini Generali;
  • CCNL Metalmeccanici (Cisal – ANPIT);
  • CCNL Miniere e Metallurgia;
  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari;
  • CCNL Lavanderie e Tintorie (Assosistema);
  • CCNL Ombrelli e Ombrelloni (Industria);
  • CCNL Pelli e Cuoio (Industria);
  • CCNL Scuole Religiose (Agidae).

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