Osservatorio

Il comportamento doloso del contribuente sospende i termini prescrizionali

20 Maggio 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8419 del 25 marzo 2021, ha stabilito che, in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale la condotta del professionista che omette di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la Gestione Separata INPS.

I fatti di causa

La vicenda affrontata dalla Suprema Corte riguarda un ingegnere, dipendente scolastico, che aveva svolto un incarico extra-scolastico di natura autonoma durante il 2008.

A seguito di una verifica incrociata, l’INPS constatava la sussistenza di un’omissione contributiva, richiedendo il pagamento della contribuzione dovuta per un importo pari a Euro 21.601,10, alla Gestione Separata INPS, a titolo di contributi derivanti dallo svolgimento di attività professionale di natura occasionale nell’anno 2008.

Il Tribunale di primo grado adito dall’INPS respingeva le sue pretese accogliendo l’eccezione di prescrizione avanzata dal contribuente in ragione di una notifica della cartella di pagamento avvenuta oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge 335/1995 (articolo 3, comma 9). La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello di Torino che rigettava l’appello dell’Istituto previdenziale.

Nello specifico, la Corte territoriale evidenziava che il provvedimento di iscrizione d’ufficio alla predetta gestione, contenente la richiesta contributiva, fosse intervenuto oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di pagamento del saldo dei contributi dovuti alla Gestione Separata per l’anno 2008 (16 giugno 2009), con conseguente estinzione per prescrizione del credito vantato dall’INPS.

La Corte d’appello respingeva, inoltre, l’argomentazione dell’INPS circa la sussistenza di un termine di sospensione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod civ., per non avere il contribuente provveduto a compilare, in sede di dichiarazione dei redditi, il quadro RR del Modello Unico in cui vengono dichiarati i redditi derivanti dall’esercizio occasionale di attività professionale.

Avverso la sentenza di secondo grado l’INPS ricorreva in cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

Sul caso specifico, la Corte di Cassazione ha ripreso quanto statuito in pronunce precedenti ribaltando la sentenza dei giudici di merito ed accogliendo il ricorso dell’istituto previdenziale.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il giorno dal quale contare i termini della prescrizione estintiva coincide con la data di scadenza dei contributi e non con quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce una mera dichiarazione di scienza e non un presupposto del credito.

Contestualmente, la Suprema Corte ha affermato che ricorre la causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., laddove il debitore abbia posto in essere una condotta dolosa che comporti l’impossibilità di agire del creditore, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.

In questo senso, la stessa Corte nell’ordinanza n. 6677 del 2019 ha statuito che in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)“.

Per le ragioni esposte, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello e ha accolto il ricorso dell’INPS in quanto la Corte territoriale aveva sì correttamente valutato la decorrenza del dies a quo della prescrizione quinquennale dalla data di scadenza del credito, ma, al contempo non aveva applicato la causa di sospensione prevista dall’art. 2941, n. 8 del codice civile.


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