Osservatorio

Sgravi contributivi per gli apprendisti

5 Novembre 2012

Con Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’INPS ha reso noto le modalità operative a cui dovranno attenersi i datori di lavoro per ottenere gli sgravi contributivi in caso di assunzione di apprendisti.

Con Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’INPS ha reso noto le modalità operative a cui dovranno attenersi i datori di lavoro per ottenere gli sgravi contributivi in caso di assunzione di apprendisti. La misura, consistente nell’azzeramento degli oneri a carico dell’azienda per i contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, riguarda esclusivamente le aziende più piccole che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Inoltre il beneficio potrà trovare attuazione solamente nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori, cosiddetto "de minimis". In particolare, i datori di lavoro, servendosi del modello allegato alla circolare, dovranno dichiarare all’INPS di averne diritto, utilizzando il cassetto previdenziale aziende e avvalendosi della funzionalità contatti. A prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, l’incentivo è riconosciuto per un massimo di tre anni; successivamente resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del rapporto. Riguardo ai criteri utili a determinare la base occupazionale (fino a 9 addetti), l’Istituto richiama le indicazioni già note, secondo cui va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato (incluso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016), non rilevando la circostanza che nel corso del suo svolgimento la forza occupazionale aumenti. Inoltre, occorre fare riferimento alla struttura aziendale complessivamente considerata e non alla singola unità operativa. Per quanto attiene al calcolo, l’INPS conferma che devono essere esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. Per le imprese di somministrazione va osservato che, ai fini dell’accesso allo sgravio, il numero dei dipendenti che costituisce la base occupazionale è riferito all’azienda "utilizzatrice". I datori di lavoro che avessero già provveduto a ridurre la contribuzione nel corso del 2012, anche in assenza di specifiche istruzioni al riguardo. Pur avendo già applicato lo sgravio, tali datori di lavoro devono comunque trasmettere la dichiarazione relativa al "de minimis". Diverso è, invece, il caso di chi, pur avendo assunto apprendisti potenzialmente destinatari dello sgravio, non ne ha ancora usufruito. In tal caso, l’azienda dovrà inviare la dichiarazione per il "de minimis" affinché l’Inps possa attribuire il previsto codice di autorizzazione. Successivamente si renderà necessario eliminare i flussi Uniemes dei mesi pregressi e riproporli con i codici degli apprendisti corretti. L’operazione genererà un credito rimborsabile o compensabile, ma solo internamente, con debiti verso l’istituto.Si segnala, inoltre, che lo sgravio è subordinato al rispetto delle leggi e dei contratti. Da ultimo, per tutti coloro che occupano apprendisti – a prescindere dall’accesso o meno allo sgravio – va ricordato che, dal 1° gennaio 2013, il costo della contribuzione previdenziale aumenterà dell’1,61%, in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), le cui tutele si estendono anche agli apprendisti.

 

(Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2012, pag. 21)


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