Osservatorio

Proroga di ferragosto valida per i contributi.

30 Giugno 2009

L’INPS, con messaggio n. 17823/09, ha recepito le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 24 luglio 2009 con il quale é stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/97, aventi scadenza nel mese di agosto 2009 – entro il giorno 20 – può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.

L’INPS, con messaggio n. 17823/09, ha recepito le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 24 luglio 2009 con il quale é stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/97, aventi scadenza nel mese di agosto 2009 – entro il giorno 20 – può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.

Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il “mod. F24” e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

(Fonte Il Sole 24 Ore)


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