Osservatorio

Ministero del Lavoro: Circ. n. 2/10 sulle assunzioni obbligatorie

25 Gennaio 2010

Il Ministero del Lavoro, con la Circ. n. 2/10 ha ribadito che per le aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi viene sospeso l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Il Ministero del Lavoro, con la Circ. n. 2/10 ha ribadito che per le aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi viene sospeso l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili. Relativamente alla cassa integrazione ordinaria che non comporta la sospensione degli obblighi occupazionali, viene invece rimessa ai servizi provinciali competenti l’opportunità di individuare strumenti compatibili per consentire l’adempimento dell’obbligo di assunzione. Pertanto, prima dell’irrogazione delle sanzioni previste per la mancata assunzione obbligatoria da parte delle aziende che hanno fatto ricorso alla Cigo, è necessario un raccordo a livello territoriale tra l’organo ispettivo del DPL e il servizio provinciale competente. Per quanto riguarda le procedure di mobilità, a differenza di quanto previsto per le altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali, la sospensione degli obblighi di assunzione opera a livello nazionale, non limitandosi invece alle sole province nelle quali trova applicazione l’ammortizzatore sociale.

Inoltre, la Circ. n. 2/10, ha specificato che i datori di lavoro pubblici e privati che, rispetto all’ultimo prospetto informativo disabili annuale inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva di cui agli artt. 3 e 18 della L. n. 68/99, non sono tenuti all’invio del prospetto informativo.

Infine, il termine per la trasmissione telematica del prospetto informativo disabili annuale, previsto per il 31 gennaio 2010, è stato fissato al 1° febbraio 2010 (primo giorno non festivo successivo al termine).

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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