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Legge di Bilancio 2022: le novità in materia fiscale

21 Febbraio 2022

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2022), nell’ottica di ridurre la pressione fiscale sui contribuenti, ha introdotto importanti novità con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Tra essi si annoverano la riduzione del numero delle aliquote IRPEF, che passano da cinque a quattro, la rimodulazione del sistema delle detrazioni fiscali e il c.d. trattamento integrativo.

Entriamo ora nel dettaglio di queste novità.

Nuove aliquote IRPEF

Dal 1° gennaio 2022, gli scaglioni e le aliquote dell’imposta sono i seguenti:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

Nell’ottica di avvantaggiare chi è in possesso di un reddito medio sono state ridotte le aliquote applicabili ai redditi imponibili tra i 15.000 e i 50.000 euro ed è stata aumentata l’imposizione fiscale sopra i 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2021, l’aliquota del 43% veniva, infatti, applicata ai redditi superiori ai 75.000 euro).

Le detrazioni fiscali

Non di minor importanza è stato l’impatto della manovra sulle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR), le quali, rapportate al periodo di lavoro prestato nell’anno, abbattono l’imposta lorda a carico del contribuente. La detrazione dall’imposta lorda, infatti, decresce in misura proporzionale all’aumento del reddito complessivo, sino ad annullarsi alla soglia dei 50.000,00 euro annui.

È stato previsto, inoltre, un aumento di 65 euro della detrazione applicabile alla fascia di reddito tra i 25.000 e i 35.000 euro.

Sempre in materia di detrazioni, viene abolita integralmente la detrazione aggiuntiva prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28.000 euro e fino al limite massimo di 40.000 euro annui.

Il Trattamento integrativo

La Legge di Bilancio ha abbassato la soglia di reddito per cui spetta di diritto il c.d. trattamento integrativo introdotto dalla Legge n. 21/2020.

Viene, infatti, previsto che esso spetti nella misura massima di euro 1.200 annui non più per i contribuenti con un reddito complessivo imponibile di 28.000 euro bensì di 15.000 euro.

Per coloro il cui reddito complessivo si trova nella fascia tra i 15.000 e i 28.000 euro, invece, il credito spetta solo se il valore delle seguenti detrazioni risulti essere di ammontare superiore all’imposta lorda:

  • per carichi di famiglia;
  • per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
  • per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • per erogazioni liberali;
  • per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15, Tuir;
  • per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda (comunque in misura non superiore ad euro 1.200).

 

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