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Lavoro agile: le principali novità del 2023

18 Gennaio 2023

Il lavoro agile, meglio conosciuto come “smart working”, si è dimostrato uno strumento molto utilizzato nell’ambito della pandemia di Covid-19, soprattutto sotto il profilo del rispetto delle prassi di distanziamento interpersonale e della tutela dei soggetti “fragili”.

Terminato, in data 31 dicembre 2022, il periodo c.d. “emergenziale”, che aveva garantito un ricorso semplificato al lavoro agile, torna a tutti gli effetti in vigore la disciplina ordinaria, prevista dall’art. 18 della L. n. 81/2017.

In particolare, dal 1° gennaio 2023 è nuovamente obbligatorio procedere alla stipula di un accordo individuale di lavoro agile con ciascun lavoratore destinatario delle previsioni di smart working

Lavoro agile e accordo individuale

Giova ricordare come per lavoro agile debba intendersi una modalità di lavoro che prevede, una volta raggiunto l’accordo tra lavoratore e datore di lavoro, l’organizzazione del lavoro per cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di luogo di lavoro e di orario, purché nel rispetto dei riposi previsti dal D.Lgs. n. 66/2003.

L’accordo di lavoro agile, ai fini della prova, deve essere stipulato per iscritto e deve contenere i seguenti elementi:

  • le modalità di esecuzione della prestazione;
  • le modalità di controllo della prestazione da parte del datore di lavoro;
  • tempi di riposo e diritto alla “disconnessione”;
  • periodo di validità che può essere a tempo determinato o indeterminato.

Lavoratori genitori di figli, disabili e “caregivers”

Il venir meno del lavoro agile “semplificato” ha comportato delle conseguenze sia per i lavoratori con figli che per i soggetti “fragili”. Al riguardo, in particolare, è al 31 dicembre 2022 è scaduta, per i lavoratori con figli sotto i 14 anni di età, la possibilità di eseguire la prestazione in modalità agile senza accordo individuale. Rimane, invece, per i lavoratori con le patologie previste dal D.M. del 4 febbraio 2022 classificati come “fragili”, la possibilità di svolgere la prestazione agile in modalità “emergenziale”, ossia senza accordo individuale, fino al 31 marzo 2023.

Il regime ordinario prevede, inoltre, che le seguenti categorie di lavoratori abbiano la priorità nell’accesso al lavoro agile:

  1. lavoratori con figli fino a 12 anni di età;
  2. lavoratori con figli (senza limite di età) in condizioni di disabilità ex L. n. 104/1992;
  3. lavoratori disabili gravi, ex L. n. 104/1992;
  4. che siano “caregivers”;
  5. che fruiscano dei permessi previsti dalla L. n. 104/1992.

Modalità e tempi della comunicazione obbligatoria

Devono essere comunicati entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, tramite la piattaforma cliclavoro.gov.it, i nominativi dei lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro in modalità agile. A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto una nuova procedura di invio massivo, tramite un file Excel messo a disposizione dalla piattaforma.

L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative ai danni del datore di lavoro.

Infine, per i lavoratori fragili svolgenti la prestazione di smart working senza accordo individuale con scadenza entro il 31 marzo 2023, è previsto l’invio della comunicazione obbligatoria in modalità “semplificata” entro il 31 gennaio 2023. Dopo tale data, stante l’attuale normativa, sarà necessario utilizzare la modalità ordinaria.

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