Osservatorio

La “231” guarda il dipendente.

30 Giugno 2009

Il D.Lgs. n. 231/2001 non si limita a riconoscere al datore di lavoro un potere di controllo e, conseguentemente, di repressione dell’illecito commesso dal dipendente ma in alcuni casi impone, allo stesso datore di lavoro, l’adozione di specifiche misure organizzative atte a prevenire la commissione dell’illecito da parte del dipendente.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non si limita a riconoscere al datore di lavoro un potere di controllo e, conseguentemente, di repressione dell’illecito commesso dal dipendente ma in alcuni casi impone, allo stesso datore di lavoro, l’adozione di specifiche misure organizzative atte a prevenire la commissione dell’illecito da parte del dipendente.

Qualora infatti la condotta criminosa venga realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, quest’ultima verrà ritenuta responsabile nel caso in cui non possa dimostrare di avere attuato tutte le misure idonee ad evitare che tale condotta si realizzasse. In particolare è necessario che la società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione diretti a prevenire i reati che ricadono nell’alveo del D.Lgs. n. 231/2001.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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