Osservatorio

Ispettorato Nazionale del Lavoro: indicazioni in merito all’interdizione post partum

22 Aprile 2021

Con la nota n. 553 del 2 aprile 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni in merito all’applicazione delle norme a tutela delle lavoratrici madri e della prole contenute negli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. 151/2001 (il “Decreto”). Secondo detti articoli le lavoratrici madri, durante la gravidanza e nei sette mesi successivi, non possono essere adibite al «trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri», indicati negli allegati A e B al Decreto.

Normativa di riferimento

Le disposizioni previste dagli articoli 6, 7 e 17 del Decreto sono preposte alla tutela della salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni alle quali la lavoratrice stessa è adibita.

Nello specifico, l’articolo 6 del Decreto abilita gli organi di vigilanza ad autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

L’art. 7, comma 1, del Decreto dispone il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri elencati specificamente negli allegati A e B del Decreto stesso.

L’articolo 17, infine, abilita l’INL ad autorizzare l’interdizione dal lavoro quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino: tale precisazione è stata addotta dal Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 37/0011588 del 20 luglio 2015.

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, a prescindere dalla valutazione del rischio precisata nel DVR (Documento Valutazione dei Rischi), si ritiene sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi.

In tal senso propende sia l’interpretazione della giurisprudenza di merito, con l’ordinanza del Tribunale di Perugia del 20 novembre 2020, sia il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 28/2008 e la nota n.37 del 29 aprile 2013.

Nello specifico l’interpello n. 28/2008 ha chiarito che ai sensi del primo comma dell’art. 7 del menzionato D.Lgs. n. 151/2001 vige il divieto generalizzato di adibire le (…) lavoratrici al trasporto ed al sollevamento pesi, ed inoltre la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale svolta dagli organi di vigilanza può prescindere dal documento di valutazione dei rischi che comunque l’Ispettore ha facoltà di esaminare”.

Invece, nella nota prot. n. 37/0007553 del 29 aprile 2013, il Ministero del Lavoro ha precisato come “la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione fuori dai casi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2”.

Pertanto, l’adibizione della lavoratrice al sollevamento dei pesi, qualora il relativo rischio non sia stato espressamente valutato nel DVR, costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della sua tutela. Ciò, con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

I chiarimenti dell’INL

L’esigenza da parte dell’INL di redigere la nota in commento deriva proprio dalla sopra citata ordinanza del Tribunale di Perugia. Nello specifico, l’INL ha precisato come, ai fini dell’erogazione dell’indennità a favore della lavoratrice interdetta, un provvedimento di interdizione a seguito di pronuncia giurisdizionale dichiarativa del diritto all’astensione non sia sufficiente.

Sarà sempre necessario che l’Ispettorato territorialmente competente emetta il relativo provvedimento amministrativo di interdizione a cui, poi, dovrà far seguito la richiesta della lavoratrice nei confronti dell’INPS circa l’erogazione della relativa indennità sostitutiva (cfr. art. 1, D.L. 663/1969, convertito in Legge 33/1980).

Con la nota in commento, l’INL – richiamando la circolare INPS n. 69/2016 – ha inoltre precisato, in riferimento alle ipotesi in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, che i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto.

Da ciò ne deriva che il provvedimento di interdizione adottato dall’Ispettorato territorialmente competente dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da essa i sette mesi di interdizione post partum aggiungendo, ai predetti sette mesi, i giorni non goduti a causa del parto prematuro e avendo cura di richiamare in proposito la circolare INPS sopra riportata.


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