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INPS: incentivo NEET e cumulo con altre agevolazioni – chiarimenti

25 Settembre 2023

L’INPS, con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023, ha fornito importanti chiarimenti relativi al cumulo dell’incentivo “NEET”, connesso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, con altre misure di esonero o riduzione delle aliquote contributive di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Normativa di riferimento

Con l’art. 27 della Legge n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), è stato predisposto un nuovo incentivo, di natura economica, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani under 30 che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione.

Il predetto incentivo è stato introdotto al fine di sostenere l’occupazione giovanile; la norma, infatti, riconosce al datore di lavoro il diritto ad un incentivo, per la durata di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali erogata al lavoratore per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel suddetto arco temporale con riferimento ai c.d. “NEET”.

In particolare, il beneficio è riconosciuto per le assunzioni di giovani che, alla data dell’assunzione, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

  • non avere compiuto il trentesimo anno di età;
  • non lavorare e non essere inseriti in corsi di studi o di formazione;
  • essere registrati al programma nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

La misura è applicabile, previa domanda da presentare sul sito dell’INPS, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e in apprendistato professionalizzante.

Il cumulo con altre agevolazioni

Con specifico riguardo alla possibilità di cumulo con altra agevolazione, il medesimo articolo precisa che in tal caso l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Il messaggio in esame ha chiarito, in particolare, che la riduzione dell’incentivo al 20% nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere limitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.

Tanto premesso, dunque, la suddetta riduzione non deve essere applicata nelle ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, sia previsto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, (ex articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023).

Alla luce di questa interpretazione, pertanto, laddove i soggetti interessati al riconoscimento dell’incentivo abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre agevolazioni, con ciò facendo riferimento all’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, possono procedere all’annullamento di tale richiesta.

Le procedure tecniche per la fruizione dell’incentivo

L’INPS ha fornito, inoltre, indicazioni in merito alla procedura di annullamento della richiesta inviata, successivamente alla quale occorre presentare una nuova istanza in cui deve essere indicata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. Da tale procedura scaturirà il diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell’incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Infine, come già previsto dalla circolare n. 68/2023, l’INPS ha confermato che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023 (ossia il giorno precedente il rilascio del modulo telematico) e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line (cioè entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Le istanze concernenti le assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Fino alla data dell’elaborazione, le istanze possono essere annullate ad opera dello stesso interessato; qualora si voglia procedere con una modifica del contenuto, si rende necessario annullare l’istanza in oggetto al fine poi di presentarne una nuova.


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