Osservatorio

INPS: esenzioni contribuzione ASpI

25 Marzo 2013

L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito che il contributo per finanziare l’Aspi non è dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223/91.

L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito che il contributo per finanziare l’Aspi non è dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223/91. L’esenzione dal ticket è prevista, poi, anche per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» di cui all’articolo 4 della Legge n. 92/2012, nonché – limitatamente al triennio 2013-2015 – per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto in cui, comunque, sia garantita la continuità occupazionale e nelle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per i lavoratori domestici, l’esenzione dal contributo è stata già prevista dall’Inps con la circolare 25/2013.

 

(Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2013, pag. 22)

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