Osservatorio

INPS: congedo parentale ed indennità di malattia per tutti gli iscritti alla Gestione Separata

13 Marzo 2012

L’INPS, con messaggio n. 4143/2012, ha fornito alcune precisazioni in merito a quanto previsto dall’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011.

L’INPS, con messaggio n. 4143/2012, ha fornito alcune precisazioni in merito a quanto previsto dall’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011. In particolare, l’Istituto ha stabilito che il trattamento economico per congedo parentale e l’indennità giornaliera di malattia è dovuta anche per i professionisti e per tutti i lavoratori cosiddetti parasubordinati iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Tra questi soggetti vi rientrano amministratori, sindaci, revisori di società e associazioni, venditori porta a porta e persone che svolgono prestazioni occasionali. Per quanto concerne il congedo parentale, si prevede un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino e a fronte dell’effettivo accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata da parte dell’iscritto alla Gestione Separata.

(Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2012, pag. 25)


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