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INPS: al via le domande per il nuovo “Assegno unico universale”

21 Febbraio 2022

Con il messaggio n. 4748/2021, l’INPS comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul proprio sito istituzionale la procedura per la presentazione della domanda di “Assegno unico universale” (“AUU”). Tale domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui viene presentata e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Requisiti per beneficiare dell’assegno

La domanda di “AUU” può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza ad una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico (facente parte del nucleo familiare indicato a fini Isee) fino al compimento dei 21 anni di età.

I figli maggiorenni devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti di età e la misura è concessa a prescindere dai requisiti sopra elencati.

La domanda può essere presentata (i) da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, (ii) dal figlio maggiorenne per sé stesso, (iii) da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Misura e decorrenza dell’assegno

L’“AUU”, il cui importo è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario, decorre per le domande presentate dal:

  • 1° gennaio al 30 giugno, dalla mensilità di marzo;
  • 1° luglio in poi, dal mese successivo a quello di presentazione.

Per i nuovi nati l’AUU decorre dal settimo mese di gravidanza.

Modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell’assegno

La domanda di “AUU” per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno. La domanda può essere presentata direttamente dall’interessato, sul portale dell’INPS, oppure avvalendosi dell’assistenza di un ente di patronato.

L’assegno è corrisposto dell’INPS ed è erogato direttamente al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, il quale può fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, quelli dell’altro genitore per il pagamento in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea Sepa;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta “RDC”, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

L’INPS ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati (i) il premio alla nascita o per l’adozione del minore e (ii) le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022, (i) sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio, (ii) cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili e (iii) sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12, Tuir, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.


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