Osservatorio

INL: riattivazione delle procedure conciliative per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

16 Agosto 2021

Con la nota n. 5186 dello scorso 16 luglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) ha fornito indicazioni operative circa la riattivazione delle procedure di conciliazione attinenti ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, in merito alle quali ha acquisito parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Riferimenti normativi

Fin dalla fase più acuta del periodo pandemico, il legislatore, con diversi interventi normativi, ha inteso arginare il ricorso ai licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, sospendendo anche le procedure già avviate al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento si ricava dalla lettura delle disposizioni degli ultimi decreti-legge emanati, tra cui il D.L. n. 41/2021, il D.L. n. 73/2021 e, infine, il D.L. n. 99/2021.

In particolare, l’art. 8, comma 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021, con contestuale sospensione delle procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.

Il successivo comma 10 del medesimo articolo, ha precluso alle imprese aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga, fino al 31 ottobre 2021, la facoltà di licenziare per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966, inibendo altresì le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Il termine del 31 ottobre è stato fissato anche per le imprese del settore del turismo, degli stabilimenti balneari e del settore commercio.

Tuttavia, l’art. 43 del D.L. n. 73/2021 ha introdotto un’ulteriore eccezione prevedendo il divieto di licenziamento, fino al 31 dicembre 2021, in caso di richiesta dell’esonero contributivo da fruirsi entro tale data.

È opportuno evidenziare come, in tali circostanze, il divieto di licenziamento sia collegato alla domanda di integrazione salariale e quindi al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito. In aggiunta, i datori di lavoro non saranno soggetti al versamento del contributo addizionale all’INPS.

Inoltre, l’INL illustra come, a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021, il divieto di licenziamento sia venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO, ovverosia per tutti i datori di lavoro operanti nel settore industriale e manifatturiero.

I successivi interventi normativi di cui al D.L. n. 73/2021 e al D.L. n. 99/2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021.

In particolare, per le aziende del settore tessile identificate, secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è stato esteso sino al 31 ottobre 2021 (art. 4, comma 2, D.L. n. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Giova, sul punto, ricordare che il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale.

In aggiunta, per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli art. 40, commi 4 e 5, e 40 bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 73/2021 ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale e per tutta la durata degli stessi.

L’INL ricorda, infine, che l’articolo 40, comma 1, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento: in tali casistiche occorre considerare la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e licenziamenti del personale.

I chiarimenti dell’INL

Dal 1° luglio 2021 le aziende che non usufruiscono degli ammortizzatori sociali e per le quali non vige l’obbligo del divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021 possono attivare le procedure di conciliazione per le casistiche di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L’INL illustra come l’istanza debba essere presentata con il nuovo modello messo a disposizione sul proprio sito web. In tale nuovo modello sono presenti ulteriori informazioni che le parti dovranno fornire alla Commissione di Conciliazione al fine di verificare la possibilità di ricorrere alla procedura conciliativa. Per lo stesso motivo, i datori di lavoro che avevano in corso le procedure di conciliazione al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 dovranno reiterare l’istanza utilizzando il medesimo modello.

Infine, l’eventuale presentazione di una domanda di cassa integrazione successiva alla definizione delle procedure ex art. 7 della L. n. 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

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