Osservatorio

Giugno 2021: NOVITA’ E RINNOVI CCNL

20 Maggio 2021
  1. CCNL Agenzie di assicurazione (SNA): premio aziendale di produttività

Ai sensi del CCNL, nel mese di giugno i datori di lavoro sono tenuti ad erogare i premi aziendali di produttività eventualmente spettanti ai lavoratori in forza che abbiano, nel corso dell’anno precedente, raggiunto i valori di incremento provvigionale pari a 2, 4 o 6 punti, aggiuntivi rispetto ai tassi di inflazione reale.

L’ammontare dei premi è determinato, nelle diverse ipotesi, dalle previsioni del CCNL e in misura fissa (c.d. “una tantum”).

  1. CCNL Attività ferroviarie: una tantum

Nel mese di giugno 2021 deve essere erogata ai lavoratori in forza al 18 febbraio 2021 la seconda rata dell’importo dovuto a titolo di “una tantum”, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 ed in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.

La prima rata è stata corrisposta nel mese di aprile 2021.

L’ammontare dell’importo “una tantum” è quantificato come da tabella seguente.

Liv./Par.

Importo lordo “Una Tantum” (Euro)

Q1

1.193,57

Q2

1.048,68

A

1.014,19

B1

965,89

B2

924,50

B3

910,70

C1

890,00

C2

876,20

D1

862,40

D2

834,81

D3

821,01

E1

807,21

E2

772,71

E3

758,91

F1

703,72

F2

689,92

 

  1. CCNL Autostrade e trafori (Concessionari): previdenza complementare

A decorrere dal mese di giugno 2021, la quota a carico del datore di lavoro per la contribuzione al fondo “Astri” è aumentata dello 0,5%.

 

  1. CCNL Calzaturieri (Piccola industria) / CCNL Giocattoli, modellismo (Piccola industria): elemento di garanzia retributiva

Dal mese di giugno 2021 è dovuto l’elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) fissato, in misura uguale per tutti i lavoratori, in Euro 240,00.

L’importo dell’E.G.R. – da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR – è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente. Lo stesso è proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

L’E.G.R. è, altresì, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

L’importo dovrà essere erogato ai lavoratori beneficiari nel mese di giugno di ogni anno.

 

  1. CCNL Lapidei (Industria): elemento di garanzia retributiva

Come ogni anno a decorrere dal 2019, nel mese di giugno è dovuto ai lavoratori l’importo di Euro 190,00 a titolo di elemento di garanzia retributiva.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati da ciascun lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.

 

  1. CCNL Occhiali (Piccola industria) / CCNL Pelli e cuoio (Piccola industria)/ CCNL Penne, matite e spazzole (Piccola industria) / CCNL Tessili (Piccola industria): elemento di garanzia retributiva

Dal mese di giugno 2021 è dovuto l’elemento di garanzia retributiva fissato, in misura uguale per tutti i lavoratori, al valore di Euro 240,00.

L’importo dell’E.G.R., da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. È riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

 

  1. CCNL Cartai (Piccola industria) / CCNL Grafici editoriali (Piccola industria): permessi

A decorrere dalla data del 1° giugno 2021, in aggiunta a eventuali altri benefici contrattuali o di legge, sono riconosciute 16 ore di permesso retribuito l’anno ai lavoratori:

  • con patologie gravi e ingravescenti;
  • che assistano familiari non autosufficienti o tossicodipendenti o che siano essi stessi tossicodipendenti.

Detti permessi possono essere utilizzati ad ore o per intere giornate e si azzerano alla fine di ogni anno legale.

  1. CCNL Enti previdenziali privatizzati: elemento distinto della retribuzione

Nel mese di giugno deve essere erogato l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) pari all’8% della retribuzione tabellare annua vigente, a condizione che si sia già proceduto alla ridefinizione dei trattamenti integrativi aziendali in essere al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore del CCNL).

Tale elemento viene considerato esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto. L’E.D.R. aggiuntivo, erogato su base annua, matura da gennaio a dicembre di ogni anno e spetta in proporzione alla durata ed alla tipologia di rapporto di lavoro in essere (full time, part time).

  1. CCNL Ferrovie dello Stato: welfare

Dal mese di giugno 2021 i lavoratori occupati nell’anno 2020 nelle società del Gruppo FS Italiane, possono utilizzare il “flexible benefit” stanziato a titolo di welfare per un importo complessivo pari ad Euro 400,00.

  1. CCNL Metalmeccanici (Industria):

a) Classificazione del personale

A far data dal 1° giugno 2021 viene eliminata la 1ª categoria, nell’ambito della ridefinizione della classificazione del personale operata dal rinnovo del CCNL. I lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inquadrati in 1ª categoria sono riclassificati nel livello D1 a decorrere dal 1° giugno 2021.

b) Contributi contrattuali

Con la retribuzione afferente al mese di giugno 2021, i datori di lavoro sono tenuti a trattenere la quota associativa straordinaria di Euro 35,00 dalle competenze spettanti ai lavoratori non iscritti al sindacato che non abbiano, nel frattempo, espresso il proprio diniego a norma del CCNL.

c) Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno,

  • una cifra annua pari a Euro 485,00, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero
  • una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.

d) Welfare

Nel mese di giugno i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati dal CCNL in via esemplificativa, del valore di Euro 200,00 e da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

  1. CCNL Grafici editoriali (Industria): una tantum

Ai lavoratori in forza al 19 gennaio 2021, i datori di lavoro sono tenuti ad erogare l’importo lordo di Euro 300,00 a titolo di “una tantum”.

Tale ammontare, comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, non è utile ai fini del computo del T.F.R. e viene corrisposto in due soluzioni:

  • Euro 200,00 con la retribuzione del mese di giugno 2021;
  • Euro 100,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2022.
  1. CCNL Sale bingo e gaming hall: welfare

Nel mese di giugno 2021, i datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione un emolumento a titolo di “welfare contrattuale” pari a:

  • Euro 1.300,00 annui per i Dirigenti;
  • Euro 650,00 annui per i Quadri;
  • Euro 350,00 annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2)

in forza che abbiano superato il periodo di prova.

Tali importi dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto alle prestazioni di welfare aziendale fruito in sostituzione del premio di risultato e saranno aggiuntivi agli eventuali benefici della stessa natura che fossero già presenti presso il datore di lavoro.

  1. CCNL Servizi postali appaltati: mensa

Con decorrenza dal mese di giugno 2021, l’indennità di mensa è aumentata di Euro 1,00 giornalieri e, pertanto, elevata a complessivi Euro 5,00 giornalieri.

L’indennità di mensa non è computabile in nessun istituto contrattuale e di legge ed assorbe fino a concorrenza gli importi già erogati allo stesso titolo in sede aziendale.

La stessa è erogabile anche sotto forma di “ticket restaurant”.

  1. CCNL Vetro: contributi contrattuali

I termini relativi al contributo sindacale sono posticipati come segue:

  • al 30 giugno 2021 l’informativa ai lavoratori tramite comunicato di cui all’all. 1-bis;
  • al mese di agosto 2021 la trattenuta (da versare entro il 30 settembre 2021).

I datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione ai lavoratori di tale contributo, fornendo agli stessi anche il modulo per il diniego, con i cedolini paga dei mesi di giugno e luglio 2021. Il diniego sarà espresso entro il 10 agosto 2021.

  1. CCNL Agenzie di lavoro interinale: TIS

Ai sensi dell’Accordo del 24 novembre 2020, entro il mese di giugno 2021 i datori di lavoro possono ricorrere al TIS (trattamento di integrazione salariale), per una durata massima complessiva di ulteriori dodici settimane comprensive delle settimane ricadenti nel periodo di gennaio 2021.

  1. CCNL Commercio (FEDERDAT-CONSIL): scadenza del CCNL

Il giorno 5 giugno 2021, salvo tacito rinnovo triennale, è in scadenza il CCNL per i Dipendenti da Aziende di Commercio, Grande Distribuzione e Retail Marketing delle imprese aderenti a FEDERDAT.

  1. Aumento dei minimi retributivi

A decorrere dal 1° giugno 2021 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:

  • CCNL Cartai (Piccola industria);
  • CCNL Elettrici;
  • CCNL Grafici Editoriali (Piccola industria);
  • CCNL Laboratori Analisi (FEDERLAB-CIFA);
  • CCNL Metalmeccanici (CISAL-ANPIT);
  • CCNL Metalmeccanici (Industria);
  • CCNL Servizi Postali Appaltati.
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