Osservatorio

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono ulteriore trattamenti di integrazione salariale

30 Settembre 2020

Dando seguito alle disposizioni del decreto agosto, con la circolare n.105 dello scorso 18 settembre, l’Inps ha fornito le prime istruzioni relative all’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, potranno accedere al beneficio i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19.

L’Inps ha precisato che si tratta di un esonero totale, ad esclusione dei premi Inail ed altre contribuzioni minori – e che il suo ammontare sarà pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Inoltre, l’importo dell’esonero dovrà essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non potrà superare, per ogni singolo mese, l’ammontare dei contributi dovuti nel mese.

Tuttavia, per la concreta applicazione dell’esonero sarà necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea oltre che un ulteriore messaggio INPS.

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