Osservatorio

DL 111/2020: novità in materia di Congedi e Smart Working

21 Settembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del giorno 8 settembre 2020 il DL 111/2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto de quo è entrato in vigore il successivo 9 settembre.

Entriamo nel dettaglio delle principali novità in materia lavoristica.

Diritto allo smart working 

Viene sancito il diritto al lavoro agile (c.d. smart working) per i lavoratori dipendenti, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Congedo Covid

Nei casi in cui, invece, la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, è prevista la possibilità, per uno dei due genitori, di astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

Per i periodi di congedo, in luogo della retribuzione, è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata seguendo la medesima ratio prevista per i periodi di maternità/paternità ovverosia identificando, in primis, la retribuzione imponibile INPS del periodo mensile precedente quello in cui il lavoratore si assenta.

Tale valore andrà diviso per 26 nelle casistiche di “operai” e per 30 nelle casistiche di “impiegati”: il risultato del rapporto identificherà la “retribuzione media giornaliera” (RMG), da riproporzionare al 50% e moltiplicare per i giorni di assenza del lavoratore.

È opportuno evidenziare, altresì, che il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e, pertanto, sarà l’Inps stesso a monitorare le risorse disponibili e a sospenderle in caso di raggiungimento del limite di spesa.

◊◊◊◊

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La possibilità di fruire di questi benefici è fissata entro il termine del 31 dicembre 2020.

Entrambe le misure non possono essere adottate se, nel periodo di quarantena del minore, l’altro genitore è già in regime di smart working o non svolge alcuna attività lavorative.

Contattaci