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Detassazione premio di risultato: rideterminabili gli obiettivi in virtù della pandemia (Corriere delle Paghe de Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2021 – Andrea Di Nino, Antonello Gerardi)

3 Giugno 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 270/2021, è tornata ad esprimersi in merito al regime fiscale di favore riservato al premio di risultato (“PDR”) corrisposto a seguito di apposito accordo sindacale e consistente, ai sensi dell’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 208/2015, nell’applicazione di un’aliquota del 10%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali all’imponibile di tale premio.

I fatti oggetto di interpello, in particolare, attengono alla possibile detassazione del PDR erogato dal datore di lavoro a seguito della rideterminazione degli obiettivi aziendali dovuta alla pandemia da COVID-19.

La società istante, operante nel settore dei “giochi leciti e delle scommesse”, ha stipulato, il 29 marzo 2019, un accordo integrativo aziendale con le organizzazioni sindacali, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al successivo 31 dicembre, allo scopo di istituire un premio di risultato a valenza annuale.

Il PDR è stato istituito su base variabile e non determinabile a priori; inoltre, l’erogazione dello stesso è stata vincolata all’incremento dell’EBITDA (o margine operativo lordo) dell’anno oggetto di monitoraggio, da compararsi a quello dell’anno precedente.

A causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti politiche di contenimento dei contagi, concretizzatesi nella chiusura di molte attività economiche, il contratto è stato oggetto di numerose proroghe, fino ad arrivare all’ultima scadenza fissata, dalle parti, al 31 dicembre 2020.

Oltre alla proroga, al fine di poter confrontare in modo omogeneo l’EBITDA del 2020 con quello del 2019, la società istante e le organizzazioni sindacali hanno convenuto di ricalcolare l’EBITDA del 2019, riducendolo in proporzione al numero dei giorni di sospensione dell’attività del 2020 dovuta al “lockdown”.

In considerazione del minore periodo di tempo di apertura dell’attività, le parti hanno, altresì, convenuto una corrispondente riduzione dell’ammontare del PDR erogabile, il cui importo lordo massimo è stato fissato in Euro 2.000,00, in luogo del precedente ammontare di Euro 2.800,00.

Date queste premesse, la società istante ha rappresentato il dubbio interpretativo attinente alla possibilità di applicare la detassazione al PDR nonostante il ricalcolo dell’EBITDA del 2019 abbia comportato una ridefinizione artificiosa dei parametri utili alla verifica del rendimento aziendale, allo scopo di rendere omogeneo il dato del margine operativo lordo del 2019 a quello del 2020.

Pertanto, come evidenziato dalla società istante, il confronto avviene, di fatto, tenendo in considerazione i periodi di chiusura forzata dell’attività economica e, di conseguenza, “non viene ad essere effettuato con riferimento all’intero anno, ma con riferimento al minor periodo in cui l’attività è stata svolta (ossia al netto dei giorni di sospensione dell’attività dei punti vendita)”.

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello, effettua dapprima un excursus della normativa di settore, ricordando come la corresponsione di tali premi, nell’intenzione del legislatore, debba risultare “legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” sulla base di determinati criteri. 

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