Osservatorio

Chiarimenti sul vincolo delle intese territoriali o aziendali per la detassazione al 10%

15 Febbraio 2011

Il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, con una circolare, stanno mettendo in chiaro le regole per le somme relative alla produttività, dopo le modifiche del D.L. n. 78/10 e la proroga contenuta nella L. n. 220/10.

Il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, con una circolare, stanno mettendo in chiaro le regole per le somme relative alla produttività, dopo le modifiche del D.L. n. 78/10 e la proroga contenuta nella L. n. 220/10. Quest’anno l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività si può applicare su un plafond massimo di 6mila euro a quanti abbiano percepito, nel 2010, un reddito di 40mila euro (al lordo delle somme eventualmente tassate con l’imposta agevolata). Ciò che sta bloccando i datori di lavoro dall’applicare il bonus è il requisito dell’accordo collettivo, territoriale o aziendale, richiesto dal D.L. n. 78/10. Al riguardo, l’interpretazione che dovrebbe essere sancita nella summenzionata circolare congiunta è che “non esiste un obbligo di tipo formale”. Gli incrementi di produttività possono pertanto trovare la loro fonte “in accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare”. In ogni caso, “ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è condizione sufficiente l’attestazione, da parte datoriale nel Cud”, come previsto nella risoluzione n. 130/E/2010.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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