A cura di: Andrea Di Nino
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 9/2023 al fine di fornire chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto-legge n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”).
In proposito, la circolare ha precisato che il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato resta inalterato, ossia pari a ventiquattro mesi.
Il Ministero ha ribadito, inoltre, la possibilità di prorogare liberamente il contratto nei primi 12 mesi e successivamente solo in presenza delle c.d. “causali”, ossia nei casi previsti dai contratti collettivi, e, fino al 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
La stessa circolare ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi “acausali”, si deve tenere conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro.
I contratti a termine eventualmente intercorsi tra le stesse parti e stipulati prima di questa data, quindi, non devono essere contati nel computo dei 12 mesi “acausali”; pertanto, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine, per un ulteriore periodo di massimo dodici mesi senza la necessità di indicare una causale.