Osservatorio

INL: chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori

23 Marzo 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, ha stabilito che, nell’ambito del distacco transnazionale, la prova dell’avvenuto distacco è data con la consegna in fase ispettiva della richiesta di rilascio del modello A1. Questo documento è da considerarsi come equiparabile a una comunicazione obbligatoria, utile a dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro.

Nozione di distacco transnazionale

Nel proprio documento, l’Ispettorato ripercorre la definizione di distacco transnazionale, per il quale si intende l’azione che comporta la trasferta o il trasferimento del lavoratore dipendente di un’azienda presso un’altra azienda con sede di lavoro all’estero.

Il rapporto di lavoro, per tutta la durata del periodo di distacco, rimane in capo all’azienda di provenienza del lavoratore.

La disciplina del distacco transnazionale è contenuta nel D.lgs. n. 136/2016, confrmemente a quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione Europea nella Direttiva 2014/67/UE.

Adempimenti e obblighi di conservazione documentale

I datori di lavoro che distaccano i propri lavoratori subordinati presso aziende situate all’estero e i lavoratori aventi più rapporti di lavoro subordinato in diversi paesi, sono tenuti a fare richiesta telematica all’ente di previdenza sociale per il rilascio del modello A1.

Il modello A1 ha lo scopo di certificare che il lavoratore distaccato sia regolarmente iscritto presso la previdenza sociale del paese di provenienza. 

In ottemperanza all’art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 136/2016, infatti, è previsto l’obbligo in capo al datore di lavoro di conservazione della documentazione attestante il distacco fino ai 2 anni successivi al termine del rapporto. A tal proposito, l’Ispettorato si interroga su come verificare l’avvenuto distacco, qualora l’ordinamento di un paese estero non preveda la comunicazione preventiva agli enti pubblici in fase assuntiva.

L’interpretazione che è stata effettuata dall’Ispettorato riguarda la possibilità per i datori di lavoro, i quali sono impossibilitati ad avere la documentazione attestante il distacco nel paese estero, di presentare dei documenti equivalenti. L’INL ha stabilito, a tal proposito, che basti presentare la richiesta di modello A1.

Validità della richiesta del modello A1

La richiesta di Modello A1 attesta la sussistenza dell’iscrizione alla previdenza sociale dello stato di provenienza; quindi, è da ritenersi come documento valido ai fini dell’attestazione della regolarità del rapporto in quanto vi sono i dati identificativi dello stesso.

L’Ente stabilisce quindi che basta presentarne la richiesta effettuata, rispetto che direttamente il modello A1 stesso. Questa interpretazione serve a evitare ogni sorta di problema dovuto ad eventuali ritardi degli enti del paese straniero nel rilascio della documentazione.


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