Osservatorio

Legge di conversione del decreto “Cura Italia” su ammortizzatori sociali e altre misure a sostegno di imprese e lavoratori per far fronte all’emergenza COVID-19

1 Maggio 2020

Vi informiamo che il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) è stato convertito nella Legge n. 27/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, modificando ed integrando le misure speciali introdotte per imprese e lavoratori per far fronte all’attuale situazione emergenziale dovuta al diffondersi del COVID-19.

Si fornisce di seguito una sintesi dei principali interventi della legge di conversione aventi impatto su imprese e lavoratori.

  1. Ammortizzatori sociali
  1. Con riferimento agli istituti della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (c.d. CIGO) e dell’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (c.d. FIS) con causale “emergenza COVID19”, si precisa che:
  • gli stessi sono stati estesi anche ai lavoratori assunti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • non è più prevista la necessità della consultazione e dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali al momento della richiesta per il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
  1. Per l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (c.d. CIGD):
  • viene specificato come, per le aziende che occupino fino a 5 dipendenti così come per tutti i “datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, non sia necessaria la sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali;
  • per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome la CIGD può essere riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • viene disposta la possibilità per le Regioni della Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto di regolare una cassa integrazione in deroga ulteriore, di massimo 4 settimane per i datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché’ per i datori di  lavoro che non hanno sede legale o  unità  produttiva  od  operativa  nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o domiciliati nelle medesime regioni.
  1. Contratti a tempo determinato

Circa i contratti di lavoro a tempo determinato, è stata prevista la possibilità di:

  • prorogare e rinnovare i contratti a termine e di somministrazione a termine nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, in deroga agli artt. 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c), del D.L.gs. 81/2015;
  • rinnovare i suddetti contratti senza l’obbligo di rispettare il c.d. periodo di stop&go previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.

Permangono, tuttavia, gli obblighi di indicare le causali (per i rinnovi e per le proroghe oltre i 12 mesi) e di rispettare i limiti quantitativi e di durata.

  1. Smart working

La Legge di Conversione ha ulteriormente allargato il diritto di alcune categorie di lavoratori ad usufruire del regime di lavoro in “smart working”, includendovi – oltre ai disabili o coloro che assistono familiari disabili ai sensi della L. n. 104/1992) – anche i soggetti immunodepressi.

  1. Malattia

Non viene apportata alcuna modifica oltre a quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia” in materia di malattia da Covid-19, confermando che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (come disposto dal certificato medico) debba essere equiparato ad assenza per malattia, nonché non computabile ai fini del periodo di comporto.

  1. Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 17 maggio 2020

La Legge di Conversione non ha rivisto quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia”, limitandosi a precisare che l’articolo 46 riguarda le “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, e non le impugnazioni.

Infine, non si registrano novità rispetto a già quanto disciplinato dal “Decreto Cura Italia” per ciò che riguarda:

  • la disciplina del congedo straordinario Covid-19;
  • la disciplina dei permessi ex Legge104/1992.

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Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

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