Osservatorio

INL: chiarimenti in merito ai tirocini extracurriculari e al regime intertemporale

18 Agosto 2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’“INL”), con la nota n. 1451 datata 11 luglio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio ex art. 1, comma 73, della Legge 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ai tirocini extracurriculari iniziati prima del 1° gennaio 2022 e proseguiti dopo nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.

Applicabilità del nuovo regime

Innanzitutto, l’INL si sofferma sul concetto di illecito di natura permanente. Al riguardo richiama la nota 3/2019 che, se pur in riferimento al reato di somministrazione fraudolenta, ha evidenziato come esso sia caratterizzato “da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito, comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata della somministrazione fraudolenta, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo svolgimento in maniera fraudolenta del tirocinio extracurriculare configura un illecito di natura permanente, a cui è applicabile il regime sanzionatorio ex art. 1, comma 723, della Legge di Bilancio.

Per dimostrare la natura fraudolenta occorre provare che il tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Regime sanzionatorio

Muovendo da tali principi, l’INL osserva che la prosecuzione o la conclusione dopo il 1° gennaio 2022 di un tirocinio extracurriculare svolto in maniera fraudolenta comporta l’applicazione del regime sanzionatorio di cui al comma 723 dell’art. 1 della Legge di Bilancio. Nello specifico, detta disposizione stabilisce che il “tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

Non trovano, invece, applicazione nel caso di tirocinio fraudolento le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

È fatta, invece, salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sul punto, l’INL richiama ancora una volta la circolare 530 allorquando sottolinea che è il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso “che andrà a condizionare il rapporto di tirocinio (…) fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022

Quanto detto non vale per l’INL con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi derivanti dal rapporto di tirocinio che, di fatto ha simulato un rapporto di lavoro. Ciò in quanto il recupero contributivo non può ritenersi condizionato alla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

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