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Distacco e comunicazioni obbligatorie: pubblicato il Decreto ministeriale

27 Settembre 2021

Il D.Lgs. n. 136/2016 (il “Decreto”), attuativo della Direttiva Europea 2014/67/UE, regolamenta l’istituto del distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

In particolare, l’articolo 10 del Decreto pone una serie di obblighi amministrativi in capo all’impresa straniera (“la Distaccante”) che intende distaccare uno o più lavoratori presso un’impresa avente sede in Italia (“la Distaccataria”).

La normativa prevede tre diverse ipotesi di distacco:

  • da parte di una impresa avente sede in uno Stato estero presso una filiale in Italia;
  • da parte della predetta impresa presso un’impresa italiana del gruppo cui essa appartenente (c.d. distacco infragruppo);
  • nell’ambito di un contratto di natura commerciale (ad es. appalto di servizi) stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa in Italia.

Pertanto, ogniqualvolta si configura una delle suddette ipotesi la Distaccante è tenuta a:

  1. raccogliere e conservare tutta la documentazione in materia di lavoro;
  1. designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di esibire, inviare e ricevere documenti (ad es. richieste di informazioni e di documentazione, notifica dei verbali di primo accesso e di accertamento delle violazioni) in nome e per conto dell’impresa distaccante, ivi compresa la formale notifica di atti alla società stessa da parte del personale di vigilanza (art. 10, comma 3, lett. b);
  1. designare una persona, anche coincidente con quella di cui sopra, che agisca in qualità di rappresentante legale e sindacale, al fine di mettere in contatto le parti sociali interessate con il prestatore di servizi per una eventuale negoziazione collettiva (art. 10, comma 4);
  1. effettuare – entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco – la comunicazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Modello UNI_Distacco_UE).

L’art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 122/2020, di recepimento della Direttiva comunitaria 2018/957, ha introdotto nel Decreto l’art. 4-bis, avente ad oggetto l’ipotesi del “distacco di lunga durata”. In particolare, lo stesso dispone che “se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli […] tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:

  1. a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
  2. b) le clausole di non concorrenza;
  3. c) la previdenza integrativa di categoria.

[…]

In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L’identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo è valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa”.

La comunicazione obbligatoria – Modello UNI_Distacco_UE

Il modello UNI-Distacco_UE si compone di diverse sezioni in cui devono essere riportati i seguenti dati:

  • azienda distaccante e azienda distaccataria nonché i dati di entrambi i rappresentanti legali;
  • referente (art. 10, comma 3, lettera b), ovverosia il soggetto incaricato di esibire, inviare e ricevere documenti in nome della Distaccante;
  • referente (art. 10, comma 4), ovverosia il soggetto che agirà come rappresentate sindacale;
  • luogo e la durata del distacco;
  • dati anagrafici del lavoratore distaccato in Italia.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recependo le novità introdotte dal D.Lgs. 122/2020, il 6 agosto 2021, ha pubblicato il proprio Decreto n. 170 che definisce i nuovi standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.

In particolare, il suddetto decreto, oltre a confermare la necessità di inserire i dati sopra elencati, introduce nella comunicazione obbligatoria UNI_Distacco_UE due nuove sezioni:

  • la sezione relativa alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata: all’interno di detta sezione la Distaccante deve motivare il “distacco di lunga durata” al fine di garantire al lavoratore distaccato le maggiori tutele previste dall’art. 4 bis del D. Lgs 136/2016 e riportate nel paragrafo precedente;
  • la sezione in cui la Distaccante comunica la sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo: in detta sezione la Distaccante dovrà fornire informazioni circa il lavoratore sostituito e tener conto del periodo in cui lo stesso è stato distaccato.

Il rinnovato modello di UNI_Distacco_UE sarà operativo sull’apposito sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una volta che il Decreto Ministeriale in questione verrà registrato da parte della Corte di Conti e successivamente pubblicato.


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