Osservatorio

CCNL Commercio: le previsioni dell’accordo di rinnovo in materia di parità di genere

17 Aprile 2024

Il 22 marzo 2024 Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, valido a decorrere dal 1° aprile 2023 e fino al 31 marzo 2027.

Il congedo per le donne vittime di violenza

L’accordo in trattazione, oltre agli aumenti salariali e altri istituti quali l’assistenza sanitaria integrativa e i contratti a tempo indeterminato, interviene sui sempre più attuali temi legati alla parità di genere, all’equa distribuzione dei carichi di famiglia nonché al supporto per le donne vittime di violenza di genere.

In proposito, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 24 del D. lgs. n. 80/2015, l’art. 16-bis del nuovo accordo riconosce il diritto, alle lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni e, altresì, a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento.

Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice è riconosciuta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’INPS (così come previsto per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità).

Il periodo di congedo è computato ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, delle ferie, nonché ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
Il congedo per le donne vittime di violenza può essere usufruito, nell’arco temporale di tre anni, su base giornaliera o oraria (quest’ultima è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo).

In presenza di ulteriori condizioni, il periodo di congedo può essere prorogato per ulteriori 90 giorni, con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione corrente.

In aggiunta, la lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale e, altresì, a presentare domanda di trasferimento presso un’altra sede lavorativa, anche ubicata in altro comune.

Il congedo parentale

Ai fini di valorizzare la parità di genere nonché l’equa distribuzione dei carichi di famiglia, le parti sono intervenute sui congedi parentali.

In particolare, si ricorda che – vista la necessità di contemperare i diritti dei lavoratori con le esigenze organizzative dell’impresa – il D. Lgs. n. 151/2001 (“TU”) ha introdotto un periodo di preavviso e, difatti, per poter fruire di detto congedo, il genitore è tenuto a preavvisare il proprio datore di lavoro entro un termine non inferiore a 15 giorni.

Nel nuovo accordo di rinnovo del CCNL Commercio, tale termine di preavviso è stato ridotto a 5 giorni, fermo restando i casi di oggettiva impossibilità.

Da ultimo si rammenta che, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001, il periodo di congedo parentale consiste in un periodo di astensione dall’attività lavorativa spettante a entrambi i genitori lavoratori e da ripartire tra i due. Detto congedo è fruibile nei primi 12 anni di vita del bambino e non può complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi.  

Attualmente, il periodo indennizzabile è di 9 mesi, il primo dei quali è indennizzato all’80% della retribuzione e il secondo al 60% (elevata all’80% per il solo anno 2024)​, a condizione che:

  • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2024;
  • il congedo sia fruito entro i sei anni di età del figlio; 
  • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023. 

Diversamente, per il restante periodo è invece prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione.

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