Osservatorio

Brexit, lavoratori distaccati e legislazione applicabile: le indicazioni dell’INPS

20 Maggio 2021

L’INPS, con circolare n. 71 del 27 aprile 2021, ha fornito indicazioni circa la legislazione applicabile in caso distacco di lavoratori, recependo quanto disposto dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (c.d. “TCA”).

Il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale contenuto nel TCA

Il TCA è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 444/14 del 31 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

L’Accordo definisce le condizioni per la collaborazione tra Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito nonché regolamenta determinati settori, tra cui quello della sicurezza sociale. L’Accordo è tutt’ora in attesa di essere ratificato dall’Unione Europea e, per tale motivo, le Parti contraenti hanno deciso di applicarlo in via provvisoria sino al 30 aprile 2021.

All’Accordo è allegato un esteso Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale avente una validità quindicennale e atto a garantire i diritti individuali delle parti contraenti anche in deroga a quanto stabilito dall’Accordo stesso. Ciò allo scopo di evitare il rischio che i lavoratori siano costretti a versare due volte i contributi di sicurezza sociale o che in un dato periodo non siano tutelati da alcuna normativa in materia.

Nello specifico, il Protocollo ammette la fattispecie del distacco prevedendo “per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi”.

Sul punto va segnalato che dette disposizioni non devono considerarsi direttamente applicabili a tutti gli Stati dell’Unione Europea ma solamente agli Stati che hanno comunicato all’Unione l’intenzione di voler derogare alle disposizioni generali dell’Accordo (c.d. Stati di Categoria A).

La normativa, infatti, raggruppa gli Stati in tre categorie:

  • Categoria A: Stati che hanno comunicato la volontà di voler derogare alle disposizioni generali;
  • Categoria B: Stati che hanno comunicato di non volersi avvalere della deroga;
  • Categoria C: Stati che non hanno comunicato alcunché circa la deroga alle disposizioni generali.

L’Italia, per il tramite del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale, ha dichiarato di essersi espressa in senso favorevole alla volontà di derogare alle disposizioni generali dell’Accordo e di essere inclusa nell’elenco degli Stati di categoria A che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno per quindici anni delle norme sul distacco.

I chiarimenti dell’INPS

Alla luce di quanto sopra, l’INPS ha chiarito che “i cittadini dell’Unione Europea che esercitano un’attività di lavoro subordinato o autonomo nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta condizione fino a che continuino a trovarsi nella fattispecie sopra descritta senza soluzione di continuità”. Viene, pertanto, confermata la validità dei formulari A1 (certificazioni di distacco) rilasciati con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020.

Per tali situazioni, alla scadenza del formulario A1, sarà inoltre possibile richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità (in applicazione delle disposizioni del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004).

Inoltre, secondo l’INPS i periodi di distacco autorizzati prima del TCA “devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto non potrà superare il limite di 24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021. Eventuali proroghe di distacco autorizzate in data antecedente al 1° gennaio 2021 restano valide sino a naturale scadenza”.

Tuttavia, a differenza della normativa previgente, le disposizioni contenute nel Protocollo non prevedono la possibilità di prolungare la durata di 24 mesi di distacco né tantomeno di stipulare accordi in deroga alle disposizioni generali.

Diverso, invece, è il caso dei lavoratori che esercitano attività lavorativa subordinata o autonoma in due o più Stati.

In base alle disposizioni riportate nel Protocollo, la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in uno o più Stati membri e nel Regno Unito è soggetta:

  • alla legislazione dello Stato di residenza se esercita una parte consistente della propria attività in tale Stato;
  • se non esercita una parte consistente della propria attività nello Stato di residenza:
  • alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro se la persona in questione è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro; o
  • alla legislazione dello Stato in cui hanno la propria sede legale o il proprio domicilio le imprese o i datori di lavoro se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato; o
  • alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro diverso dallo Stato di residenza se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in uno Stato membro e nel Regno Unito, uno dei quali è lo Stato di residenza;
  • alla legislazione dello Stato di residenza se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati diversi dallo Stato di residenza.

Sul punto l’INPS, ribandendo il Protocollo quanto già previsto in materia dai regolamenti comunitari, ha chiarito che “le Strutture competenti territoriali possono continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per dette situazioni.”


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