Osservatorio

“APE Sociale 2022”: i primi chiarimenti dell’INPS

21 Giugno 2022

L’INPS, con la circolare n. 62 del 25 maggio 2022, ha fornito chiarimenti circa le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e le nuove disposizioni in materia di APE Sociale.

In particolare, la circolare (i) elenca le categorie di professioni rientranti nei lavori gravosi e i lavoratori che possono accedere al beneficio con il requisito contributivo ridotto a trentadue anni, (ii) illustra i nuovi modelli di domanda e i relativi moduli per le attestazioni dei datori di lavoro, (iii) descrive i regimi di compatibilità dell’APE Sociale con le varie forme di sostegno al reddito e (iv) fornisce chiarimenti sulla riconoscimento dell’APE Sociale in caso di cessazione per “mancato superamento del periodo di prova” e “cessazione dell’attività aziendale”.

APE Sociale

L’APE Sociale è un sussidio economico introdotto dalla legge di bilancio 2017 ed erogato dall’INPS a soggetti meritevoli di una particolare tutela che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, unitamente ad un preciso requisito contributivo, e non risultino già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. La corresponsione dell’indennità si protrae sino a quando il beneficiario non raggiunge l’età per accedere alla pensione di vecchiaia o a un trattamento pensionistico conseguito in anticipo.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

Tra le novità più significative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, si evidenzia in primis la proroga della validità dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2022. Ciò garantisce a coloro che avevano perfezionato i requisiti negli anni precedenti e non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio, di ripresentare la domanda. Inoltre, i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione potranno presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.

La Legge di Bilancio 2022 – oltre a rivedere ed integrare l’elenco delle professioni rientranti nella categoria dei lavori c.d. “gravosi” che possono presentare domanda di verifica di accesso all’APE Sociale – ha ridotto a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per accedere ad esso per le seguenti categorie di lavoratori; (i) gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini (ii) i ceramisti e (iii) i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

In linea con i chiarimenti della giurisprudenza secondo cui il recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova deve ritenersi equiparato ad un licenziamento individuale, viene chiarito che anche ai soggetti licenziati per “mancato superamento del periodo di prova” così come ai disoccupati a causa della cessazione dell’attività aziendale deve essere garantito l’accesso all’APE Sociale, stante gli altri requisiti di legge.

Compatibilità dell’APE Sociale con altre misure di sostegno al reddito

La Legge di Bilancio si è espressa circa l’incompatibilità di detto sussidio con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria e con l’indennizzo previsto per la cessazione dell’attività commerciale. Nulla viene disposto, invece, circa la sua compatibilità con altri istituti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Reddito di Cittadinanza (RdC) ed il Reddito di Emergenza (Rem). Sul punto è intervenuto l’INPS con circolare in esame.

L’INPS, poiché il decreto-legge n. 4/2019 (istitutivo del RdC) non prevede alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l’APE Sociale, conferma la sua compatibilità con la percezione dell’RdC, pur concorrendo il relativo importo alla formazione del valore ISEE assunto come base per la concessione dell’RdC stesso e per la sua determinazione.

Diversamente l’INPS si esprime sul Rem che non può essere riconosciuto al titolare di APE sociale in quanto la sua percezione fa venir meno il presupposto del medesimo, ossia la situazione di difficoltà economica e la necessità di mezzi di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare.

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