Osservatorio

Al via il part-time agevolato per i pensionandi

22 Luglio 2016

Con l’emanazione della circolare INPS n. 90 del 26 maggio 2016 si chiude il cerchio sul c.d. “part-time agevolato” per i pensionandi, istituto introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e attuato dal Ministero del Lavoro con il Decreto del 7 aprile 2016.

La norma ha in particolare previsto la possibilità per i lavoratori del settore privato di beneficiare di un’agevolazione connessa con la riduzione dell’orario di lavoro (da concordarsi con il datore di lavoro), a condizione che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.

L’accesso al c.d. “part-time agevolato” troverà applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato:

  • la cui data di nascita non sia successiva al maggio 1952;
  • che abbiano un’anzianità contributiva, al momento della richiesta di accesso al beneficio, all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima di almeno 20 anni;
  • che sottoscrivano con il datore di lavoro un accordo di riduzione dell’orario di lavoro contrattualmente previsto in misura non inferiore al 40% e non superiore al 60%.

In tali casi il lavoratore otterrà:

  • mensilmente in busta paga e a carico del datore di lavoro, una somma – omnicomprensiva e che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore – pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici;

nonché

  • il riconoscimento di una quota aggiuntiva di contribuzione figurativa previdenziale a carico dunque dell’istituto previdenziale.

Il citato decreto ministeriale e la circolare INPS n. 90/2016 hanno delineato, invece, l’iter procedurale e gli adempimenti amministrativi che le parti (in particolare, il datore di lavoro) devono porre in essere per accedere al “part-time agevolato”.

In particolare, mentre al lavoratore compete esclusivamente la richiesta telematica all’INPS, al datore di lavoro spettano una molteplicità di adempimenti tra cui:

  • l’invio dell’accordo sottoscritto con il lavoratore alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente;
  • la compilazione e trasmissione di un’istanza telematica;
  • la compilazione delle denunce retributive/contributive conformemente alle istruzioni impartite dall’ente previdenziale.

Nelle intenzioni del legislatore, l’istituto in argomento potrebbe fungere come leva all’ingresso della nuova generazione nel mercato del lavoro e al ringiovanimento della forza lavoro in Italia.

In particolare, in conformità agli istituti contrattuali attualmente messi a disposizione dal legislatore, la trasformazione a part-time di un lavoratore subordinato prossimo alla pensione di vecchiaia potrebbe favorire l’assunzione di un giovane apprendista ovvero di un tirocinante (in base allo schema extra-curriculare), mantenendo al primo un ruolo di tutoraggio e di preparazione alla sua sostituzione al momento del pensionamento.

20 Luglio 2016

Dottor Salvatore Vitiello – Consulente del lavoro

Dottor Nunzio Lena – Associate

Divisione Consulenti del lavoro – HR Capital S.r.l.

 


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