Osservatorio

Agenzia delle Entrate: il corrispettivo del patto di non concorrenza è assoggettato fiscalmente nello Stato di residenza del lavoratore

22 Dicembre 2021

Con la risposta all’interpello n. 783 del 17 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso dell’assoggettamento fiscale della somma percepita da un cittadino residente fiscalmente in Italia come corrispettivo di un patto di non concorrenza stipulato con un datore di lavoro estero, una volta cessato il rapporto di lavoro.

I fatti oggetto di interpello

Dal 31 agosto 2017, il lavoratore istante è stato alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero, ricoprendo un ruolo apicale nell’ambito del gruppo e lavorando in Svizzera. Lo stesso, nella propria istanza, rappresenta di essere stato iscritto al sistema previdenziale svizzero e soggetto ad imposizione fiscale sul reddito da lavoro in tale Paese.

Nonostante il contratto di lavoro estero, il lavoratore ha continuato a qualificarsi come fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, assoggettando a tassazione nel nostro Paese i redditi ovunque prodotti.

In seguito, nel gennaio del 2020, il lavoratore ha sottoscritto con la società un accordo che prevede la risoluzione consensuale dal rapporto di lavoro nel mese di aprile del 2020 e l’erogazione, tra le altre, di una somma corrispondente al doppio del salario annuo, condizionata al rispetto di taluni obblighi contrattuali di non concorrenza per un periodo di 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto.

Al riguardo il lavoratore istante ha osservato che la somma erogata a titolo di patto di non concorrenza, pagata per il 50% ad aprile 2020 e per il 50% ad aprile 2021, debba essere assorbita nella retribuzione convenzionale applicata per la tassazione in Italia, trattandosi di somme ancorate in modo esclusivo al rapporto principale di lavoro subordinato prestato in Svizzera. Qualora si dovesse ritenere che la parte di erogazione effettuata dopo la cessazione del rapporto di lavoro non possa considerarsi riconducibile al rapporto di lavoro prestato in Svizzera, a suo parere tale somma dovrebbe essere assoggettata a tassazione separata.

Il corrispettivo del patto di non concorrenza

Sulla base del contenuto dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate illustra, in prima battuta, come tutti i redditi prodotti all’estero dal lavoratore, inclusi quelli derivanti dalla cessazione di un rapporto di lavoro ivi svolto debbano essere dichiarati in Italia.

Secondo l’autorità fiscale, sebbene la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia Svizzera non contenga una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell’impiego, gli stessi sono comunque riconducibili nell’ambito dell’articolo 15 della Convenzione, in ragione della correlazione con l’attività lavorativa prestata.

Detto articolo dispone che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato

Al riguardo, si pone, peraltro, il problema di individuare il periodo di riferimento rilevante, ai fini della ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Svizzera, stabilita dalla Convenzione.

Sul punto, per l’Agenzia delle Entrate è utile “chiarire se considerare l’intera vita lavorativa del beneficiario, alla quale si riferisce la corresponsione degli emolumenti in trattazione, valorizzando i periodi nei quali il lavoro è stato effettuato all’estero, ovvero considerare gli anni in cui, cessato il rapporto d’impiego, sussiste l’obbligo per l’ex dipendente di non svolgere alcuna attività in concorrenza con l’ex datore di lavoro“.

Nel dettaglio, viene illustrato che nonostante i corrispettivi per la non concorrenza “siano sempre connessi allo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, gli stessi non risultano, nella maggior parte dei casi, collegati direttamente ad un’attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di impiego. In tali ipotesi, le somme corrisposte saranno soggette alla potestà impositiva dello Stato in cui il beneficiario degli emolumenti risulterà residente al momento della percezione degli stessi”.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che:

  • in base all’articolo 15 della Convenzione, i redditi in esame siano da assoggettare ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza (Italia) del contribuente al momento della percezione degli stessi;
  • ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, alla somma percepita una tantum dall’istante risulta applicabile in Italia l’istituto della tassazione separata.

In considerazione di quanto sopra esposto, nel caso di specie, il lavoratore è tenuto alla presentazione della dichiarazione indicando detti redditi tra quelli soggetti a tassazione separata.

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