Osservatorio

Accesso alla pensione anticipata “Quota 102”: l’INPS fornisce istruzioni operative

20 Aprile 2022

L’INPS, con la circolare n. 38 datata 8 marzo 2022, ha diramato le istruzioni operative utili all’accesso alla pensione anticipata prevista dall’art. 1, comma 87, della Legge n. 234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”), anche detta “Quota 102.

Nel dettaglio, la norma riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di (i) un’età anagrafica di almeno 64 anni e (ii) un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Inoltre, viene coordinata la previgente disciplina della pensione “Quota 100”, ancora applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.

Accesso alla nuova pensione anticipata “Quota 102”

Nella circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS illustra i requisiti di accesso alla nuova forma di pensionamento anticipato, ripercorrendo gli interventi del legislatore fin dall’istituzione della pensione “Quota 100”, prevista, in via sperimentale, per il triennio 2019/2021. Quest’ultima tipologia di accesso anticipato alla pensione era rivolta a coloro che “perfezionano (ndr perfezionavano), nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni […] fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può (ndr poteva) essere esercitato anche successivamente alla predetta data”.

L’articolo 1, comma 87, lettera a), della Legge di Bilancio 2022, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “Quota 100”, ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 14, prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data”.

Sul punto, l’INPS osserva che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (“AGO”) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima da esso gestite nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. “finestra”. Il requisito anagrafico di 64 anni, allo stesso modo, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Condizionalità e decorrenza del trattamento pensionistico

Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022, inoltre, coordinano la previgente disciplina della pensione “Quota 100” ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento, tra gli altri:

  • alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS;
  • al divieto di cumulo della prestazione pensionistica con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di Euro 5.000 lordi annui.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

In particolare, il trattamento pensionistico decorre, con riferimento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e ai lavoratori autonomi, trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. In questo caso, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.

Maturazione dei requisiti a seguito di riscatto contributivo

L’INPS chiarisce, altresì, che ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto debbano essere considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, pertanto, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. I lavoratori che perfezionano i requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “Quota 100”, ovvero entro il 2022, per la pensione “Quota 102”, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.

Contattaci