Smart working: due regimi applicabili

25 Ottobre 2022

Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo HR Capital Tip!

Il legislatore, a breve distanza l’una dall’altra, ha emanato due differenti disposizioni in tema di smart working che hanno portato all’applicabilità, contestuale, di due diversi regimi.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, è stata reintrodotta la procedura di smart working ordinaria a partire dal 1° settembre scorso.

Il decreto ha previsto che i datori di lavoro, oltre all’invio della comunicazione telematica sul portale Cliclavoro, fossero nuovamente tenuti a sottoscrivere un accordo individuale con il singolo lavoratore, così come previsto dalla Legge 81/2017.

Successivamente, però, il Decreto Aiuti-bis ha nuovamente prorogato la procedura emergenziale fino al 31 dicembre 2022, permettendo, ancora una volta, ai datori di lavoro di attivare il lavoro agile con la sola comunicazione “semplificata” sul portale Cliclavoro e senza bisogno di sottoscrivere un accordo con ciascun lavoratore.

Data la coesistenza dei due regimi, il Ministero del Lavoro è intervenuto chiarendo che la procedura emergenziale deve essere applicata (i) alle prestazioni di lavoro agile, in assenza di accordo individuale, che terminino entro il 31 dicembre 2022 oppure (ii) anche in presenza di accordo individuale, ma purché lo stesso abbia una scadenza entro la medesima data.

Contrariamente, la procedura ordinaria dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro che hanno stipulato accordi individuali di smart working a tempo indeterminato o che abbiano una scadenza successiva al 31 dicembre. 

Grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento!


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