Osservatorio

Nuovo regime impatriati ed ex frontalieri: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

23 Febbraio 2026

Con la Risposta a interpello n. 12/2026 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati può trovare applicazione anche nei confronti di chi rientra in Italia dopo un periodo di residenza fiscale all’estero, pur avendo svolto durante tale periodo la propria attività lavorativa in Italia in qualità di “frontaliero”.  

Il caso posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria

Più nello specifico, l’istanza di interpello riguarda la posizione di un lavoratore dipendente, legato a una società italiana da un rapporto di lavoro instaurato nel 2016. Il quale, dopo aver soggiornato in Italia nei primi due anni di attività, ha trasferito la propria residenza all’estero nel 2018, provvedendo all’iscrizione all’AIRE e presentando, da tale anno, la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali estere. Pur risiedendo all’estero, ha continuato a recarsi quotidianamente in Italia per svolgere la propria attività presso lo stabilimento del datore di lavoro, dando luogo a una tipica situazione di lavoro frontaliero.

Il lavoratore ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in vista di un suo rientro in Italia nel 2026, avesse diritto ad accedere al nuovo regime per i lavoratori impatriati, nonostante l’attività sia stata materialmente svolta in Italia presso il medesimo datore di lavoro per l’intero periodo di residenza estera.

Il quadro normativo

Come evidenziato nella risposta dell’Amministrazione finanziaria, la disciplina del nuovo regime impatriati – la cui applicazione è prevista per un periodo ordinario di quattro periodi d’imposta successivi a quello del trasferimento – è contenuta nell’art. 5 del D.lgs. n. 209/2023, come da ultimo modificato dall’art. 22 della Legge n. 132/2025. In base a tale disposizione, i redditi prodotti in Italia dai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal 2024 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, entro 600.000 euro annui, a condizione che il lavoratore: (i) non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti, (ii) s’impegni a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, (iii) presti la propria attività lavorativa nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta e (iv) sia in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dalla norma oppure abbia svolto attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nel caso di specie assume rilievo, con riferimento al primo requisito relativo ai tempi minimi di permanenza all’estero, una precisazione richiamata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento. La disciplina prevede infatti che il periodo minimo di residenza all’estero, ordinariamente pari a tre periodi d’imposta, sia esteso a sei o a sette periodi d’imposta quando il rientro del lavoratore avviene per prestare attività lavorativa in Italia a favore dello stesso datore di lavoro presso il quale era impiegato all’estero, oppure in favore di un soggetto appartenente al medesimo gruppo. In particolare, l’estensione è pari a sei periodi d’imposta quando il lavoratore rientra in Italia per svolgere la propria attività presso il medesimo datore di lavoro per il quale era impiegato all’estero, mentre è elevata a sette periodi d’imposta quando, prima dell’espatrio, aveva già prestato attività lavorativa in Italia per tale datore di lavoro.

Attività lavorativa svolta in Italia durante il periodo di residenza all’estero

L’aspetto decisivo affrontato nella Risposta n. 12/2026 riguarda il luogo in cui è svolta l’attività lavorativa durante il periodo di residenza all’estero che precede il rientro. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’articolo 5 del D.lgs. 209/2023 non richiede che l’attività sia prestata necessariamente all’estero: ne consegue che l’aver lavorato in Italia come frontalieri non costituisce, di per sé, un ostacolo all’accesso al regime agevolativo, purché risultino soddisfatti gli ulteriori presupposti previsti dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate coglie inoltre l’occasione per richiamare la propria Risposta n. 66/2025, ribadendo che, nell’ambito del nuovo regime per i lavoratori impatriati, non è più necessario dimostrare l’esistenza del cosiddetto collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’avvio dell’attività lavorativa che genera il reddito agevolabile. Si tratta di un requisito che l’Amministrazione Finanziaria aveva invece richiesto nell’ambito del precedente regime impatriati disciplinato dal D.lgs. 147/2015, ma che non trova più applicazione alla luce della nuova disciplina.

L’apertura dell’Agenzia delle Entrate ai lavoratori ex frontalieri

In conclusione, con la Risposta n. 12/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il nuovo regime agevolativo per gli impatriati può essere applicato anche ai lavoratori “ex frontalieri”, poiché il luogo in cui l’attività è stata svolta durante il periodo di residenza all’estero non rileva ai fini dell’accesso al beneficio fiscale, sicché l’agevolazione risulta ammissibile anche quando l’attività lavorativa sia stata continuativamente svolta in Italia. Resta tuttavia necessario verificare la presenza cumulativa di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del D.lgs. 209/2023, con particolare attenzione alla durata del periodo di pregressa residenza estera, che può risultare significativamente estesa quando il rientro avviene per prestare attività lavorativa in favore dello stesso datore presso il quale il lavoratore era impiegato nel periodo di residenza all’estero, e ancor più quando tale rapporto era già in essere in Italia prima dell’espatrio.

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