Numerosi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono l’erogazione di un importo una tantum, soggetto a tassazione e contribuzione, a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominato Elemento di Garanzia Retributiva (“EGR”).
Di norma, l’erogazione dell’ EGR è subordinata all’assenza di una contrattazione di secondo livello che preveda premi di risultato e al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
La quantificazione dell’importo, i destinatari, l’incidenza sugli istituti contrattuali quali mensilità aggiuntive e TFR e le modalità di erogazione dell’EGR sono definite autonomamente dai singoli CCNL.
Esempi di CCNL che prevedono l’EGR
Il CCNL Grafici, editoriali (industria) dal 2012 riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, impiegati in aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non hanno ricevuto nei tre anni precedenti trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL, un importo annuo lordo di 250,00 euro, o inferiore, da corrispondersi fino a concorrenza, in caso di trattamenti economici aggiuntivi. L’EGR viene corrisposto con la retribuzione del mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. In caso di cessazione anticipata, l’importo spetterà in proporzione ai mesi interi di servizio prestati.
Il CCNL del settore Telecomunicazioni a decorrere dal 2011 dispone in favore dei lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, impiegati in aziende prive di contrattazione di secondo livello relativa ai premi di risultato e che non hanno percepito nell’anno precedente trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL, l’erogazione di un importo aggiuntivo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 260 euro lordi annui (o inferiore – fino a concorrenza – in caso di trattamenti economici aggiuntivi). L’erogazione dell’EGR è prevista in un’unica soluzione nel mese di aprile di ogni anno. A livello aziendale il CCNL riconosce la possibilità per i datori di lavoro di estendere l’erogazione anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi e ad altre forme di lavoro subordinato. L’importo è soggetto a riproporzionamento nei casi in cui il periodo lavorato sia inferiore all’anno e per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time. In caso di cessazione del rapporto prima del mese previsto per la corresponsione del pagamento, l’EGR maturato dovrà essere liquidato con le competenze finali. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.
Il CCNL Abbigliamento (Industria), con lo scopo di diffondere la contrattazione aziendale,riconosce in favore dei lavoratori impiegati in aziende prive della stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nel limite di 350 euro lordi.
L’importo da corrispondersi con la retribuzione del mese di gennaio, è ridotto fino a concorrenza da eventuali trattamenti aggiuntivi individuali erogati nell’anno precedente. Il pagamento è intero per i lavoratori presenti dal 1° gennaio al 31 dicembre, e proporzionato in dodicesimi per chi ha lavorato solo parte dell’anno. Anche in questo caso, è previsto il riproporzionamento per i lavoratori part-time.