Osservatorio

Brexit: nuove precisazioni dall’INPS

16 Agosto 2021

A seguito del recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea e in applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, l’INPS, con la circolare n. 98 datata 8 luglio 2021, ha fornito le istruzioni operative in merito agli ammortizzatori sociali e alle modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali.

Sono stati fornite, inoltre, precisazioni sull’applicabilità dell’Accordo di recesso (WA) di cui alla circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2020.

L’evoluzione della normativa

La circolare in argomento ripercorre lo sviluppo della complessa situazione normativa attinente al tema, da ultimo descritta dall’Istituto con la circolare n. 53 del 6 aprile 2021.

Come noto, il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea è stato realizzato in una prima fase da un accordo, detto Accordo di Recesso (Withdrawal Agreement o “WA)”, stipulato in data 24 gennaio 2020 ed entrato in vigore il successivo 1° febbraio.

Il WA ha disposto la vigenza di un periodo di transizione durante il quale il diritto dell’Unione Europea in materia di sicurezza sociale ha continuato a trovare applicazione nei confronti del Regno Unito. I tratti normativi e operativi di tale periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2020, sono stati descritti dall’INPS nella circolare n. 16 del 4 febbraio 2020.

Terminato il periodo di transizione, le parti hanno, in data 24 dicembre 2020, stipulato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o “TCA”) integrato dal Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination o “PSSC”).

Ad ogni modo, sul punto, giova osservare come – ad integrazione di quanto indicato nella circolare n. 16/2020 – l’INPS abbia precisato che “il WA continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, anche dopo il 31 dicembre 2020. In particolare, il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data. Di conseguenza, il TCA e il PSSC, che di esso fa parte, si applicano di regola a fattispecie non coperte dal WA”.

Il TCA costituisce, dunque, la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l’Unione Europea, il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, una volta esauriti gli effetti giuridici del WA.

Il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (“PSSC”)

in merito al tema della sicurezza sociale trova rilievo applicativo il PSSC. Sul punto, l’INPS ricorda innanzitutto che, come già indicato nella citata circolare n. 53/2021, le disposizioni in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, continuano a trovare attuazione nelle materie a cui si estende il campo di applicazione del Protocollo, ai sensi dell’articolo SSC.7, rubricato “Totalizzazione dei periodi”.

Tale applicazione avviene anche con riferimento a “periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020”.

La circolare in esame chiarisce, altresì che, con riferimento alle prestazioni di malattia e maternità/paternità, la menzionata totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nel Regno Unito e in Italia resta possibile a conferma delle disposizioni specifiche del Titolo III del regolamento CE 883/2004.

In merito alle prestazioni familiari, infine, viene precisato che il PSCC non include le stesse nel proprio campo di applicazione. In riferimento a tali prestazioni, pertanto, nei rapporti tra Italia e Regno Unito troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, in relazione ai Paesi terzi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o Accordi bilaterali in materia di prestazioni familiari.


TAG: Previdenza
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