Osservatorio

Lavori usuranti: comunicazione dei datori sull’attività “ripetitiva”

20 Giugno 2011

Entro il 25 giugno p.v. i datori di lavoro devono inviare una comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei lavoratori addetti a mansioni ripetitive (articolo 5, comma 2 D. Lgs n. 67/2011).

Entro il 25 giugno p.v. i datori di lavoro devono inviare una comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei lavoratori addetti a mansioni ripetitive (articolo 5, comma 2 D. Lgs n. 67/2011). La norma prevede infatti che la comunicazione vada effettuata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che è avvenuta il 26 maggio scorso. La comunicazione, nel caso specifico di lavoratori a turni, va effettuata esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal datore di lavoro o tramite un intermediario abilitato (legge n. 12/79). La norma specifica che la comunicazione va trasmessa con cadenza annuale, ma omette di indicare il termine del nuovo adempimento. L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Il predetto decreto introduce benefici pensionistici in favore di quei dipendenti che hanno svolto lavori che rientrano nella categoria dei cosiddetti “lavori usuranti”. Questi benefici consistono in una riduzione di tre anni dell’età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico o in una riduzione di tre unità della quota (somma età anagrafica + anzianità contributiva) rispetto alle previsioni della tabella B, allegato 1, alla legge 247/07. Le agevolazioni sono riservate a tre categorie di lavoratori elencate: (i) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (in base all’articolo 2 del decreto del ministero del Lavoro 19 maggio 1999); (ii) i lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito dal decreto legislativo 66/03 («periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1º luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1º luglio 2009 e lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; (iii) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 del decreto 67, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del Codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

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