Osservatorio

Un’altra attività durante la malattia può legittimare il licenziamento

21 Settembre 2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18245 del 2 settembre 2020, ha ribadito il principio secondo il quale lo svolgimento di una attività (lavorativa o extralavorativa) durante l’assenza dal lavoro per malattia può costituire grave inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore, se essa è tale da pregiudicare o ritardare la guarigione.

I fatti

Il caso di specie trae origine dall’azione giudiziale promossa da un lavoratore avverso il licenziamento per giusta causa intimatogli dal proprio datore di lavoro, con cui rivendicava la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Nel dettaglio, il Tribunale (prima) e la Corte d’appello (poi) territorialmente competenti accertavano che il lavoratore – inabile al lavoro per tre giorni a causa di una “dermatite acuta alle mani” – aveva espletato attività, nei medesimi giorni di assenza, presso il bar-pasticceria di proprietà della moglie. Qui si occupava, tra le altre incombenze, del lavaggio stoviglie e della preparazione di caffè, esponendo le mani a fonte di calore.

Il lavoratore, a parere dei giudici di merito, aveva così violato i doveri di correttezza e buona fede imposti in costanza di malattia e finalizzati a garantire il sollecito recupero delle energie da porre a disposizione del datore di lavoro.

Il lavoratore soccombente ricorreva in cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione adita, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha confermato la rilevanza disciplinare dell’addebito mosso nei suoi confronti. Ciò in quanto volto, “non tanto a contestare la mancanza di giustificazione dell’assenza, quanto a sanzionare la sottrazione consapevole del lavoratore all’obbligo della prestazione lavorativa, oltre che agli obblighi contrattuali in genere”.

Questa conclusione, prosegue la Corte di Cassazione, risulta “conforme a quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lo svolgimento di  altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio” (cfr., tra le altre, Cass. 19.10.2018 n. 26496, Cass. 27.4.2017 n. 1041).

Sempre secondo la Corte di Cassazione, “l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro (solo) laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione”.

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La sentenza in commento giunge, dunque, alla conclusione secondo la quale lo svolgimento di altra attività (lavorativa o meno) da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare e legittimare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, se è tale da aggravare la patologia nonché i tempi di guarigione ed il rientro in servizio.

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