Osservatorio

Riforma lavoro: Articolo 18 più spazio al reintegro

16 Aprile 2012

Nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri, per i licenziamenti disciplinari venivano previste tre ipotesi molto ben definite in base alla quali il giudice poteva applicare il reintegro:

Nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri, per i licenziamenti disciplinari venivano previste tre ipotesi molto ben definite in base alla quali il giudice poteva applicare il reintegro: (i) il fatto contestato non sussiste; (ii) il lavoratore non lo ha commesso; (iii) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e giusta causa previste nei contratti collettivi applicabili. Nel testo trasmesso al Senato dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero le ipotesi di reintegro in caso di licenziamento disciplinare illegittimo scendono a due: (i) insussistenza del fatto contestato; (ii) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Mancando lo specifico rimando alle “tipizzazioni”, il giudice, in base ad una valutazione discrezionale della proporzionalità della sanzione applicata (il licenziamento) rispetto all’infrazione commessa, sarà libero di applicare la reintegrazione.

(Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2012, pag. 3)


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